Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 59 pagine

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La concessione della deduzione sulla sostanza fa sì che la concorrenza per il capitale reale subisca minor pregiudizio rispetto alla concorrenza per gli utili conseguiti in un contesto di mobilità aziendale. Con la deduzione sulla sostanza si incentiva il trasferimento di quanta più sostanza economica possibile in Paesi fiscalmente attrattivi.

5.8.4 Oneri amministrativi

Sotto il profilo amministrativo, il secondo pilastro crea maggiori oneri. Il Consiglio federale prevede che la riforma possa interessare un numero basso a tre cifre di gruppi di imprese svizzeri così come le unità operative di un numero basso a quattro cifre di gruppi di imprese esteri. Il numero dei gruppi di imprese esteri interessati potrebbe aumentare ulteriormente qualora gli Stati esteri dovessero fissare come valore soglia ai fini dell’IIR una cifra d’affari inferiore a 750 milioni di euro.

Poiché la base di calcolo svizzera è diversa dalla base di calcolo dell’OCSE e del G20, i gruppi di imprese sono costretti a eseguire un «calcolo parallelo», quindi non è sufficiente stabilire secondo le prescrizioni in materia di determinazione dell’utile se l’onere fiscale è superiore o inferiore al 15 per cento. Per questo motivo è possibile che anche gruppi di imprese con un onere fiscale superiore al 15 per cento vengano interessati da un’imposta integrativa svizzera, mentre in determinati casi potrebbero non esserlo imprese con un onere fiscale inferiore al 15 per cento qualora la base di calcolo svizzera risultasse più ampia di quella dell’OCSE e del G20. Poiché il progetto dell’OCSE e del G20 parte un approccio al tema diverso da Paese a Paese, diventa necessario aggregare gli indicatori stabiliti a livello di singole società. Il gruppo di imprese deve determinare l’onere fiscale in Svizzera secondo i criteri dell’OCSE e del G20 e inviare le informazioni a tutti i Paesi rilevanti.

Per quanto riguarda i gruppi di imprese svizzeri interessati da un’IIR gli oneri amministrativi aumentano anche per le loro società estere, in quanto anche per loro si deve verificare se l’onere fiscale all’estero risulta inferiore all’imposizione minima. Una diversa interpretazione dei fatti è possibile. Resta da vedere se il meccanismo di risoluzione delle controversie aiuterà a limitare i margini di interpretazione e di conseguenza a dare maggiore certezza del diritto alle parti coinvolte nella procedura.

5.9 Ripercussioni economiche e finanziarie dell’attuazione a livello nazionale dell’imposizione minima

La valutazione delle ripercussioni del secondo pilastro sull’economia svizzera nel migliore dei casi non è univoca (si veda il n. 5.8). Si pone dunque la questione di quale sia la necessità di una trasposizione nel diritto nazionale se economicamente non è certo che le nuove norme rappresentino un’evoluzione rispetto alla situazione attuale.

La mancata trasposizione nel diritto nazionale non procurerebbe alcun vantaggio alla Svizzera nel momento in cui all’estero venisse introdotta un’IIR o UTPR. La trasposizione delle norme dell’OCSE e del G20 nel diritto nazionale di conseguenza non può impedire l’aumento dell’onere fiscale a carico dei gruppi di imprese attivi in Svizzera. Pur tuttavia, ci sono importanti motivi in favore della trasposizione delle norme dell’OCSE e del G20 nel diritto nazionale: