Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 59 pagine
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rispetto ai Paesi che applicano aliquote d’imposta inferiori alla Svizzera, la posi-
zione di quest’ultima migliora.
Per quanto riguarda la politica fiscale degli Stati esteri, si deve supporre che la maggior parte di quelli che attualmente sono fiscalmente attrattivi adeguino la propria politica fiscale. Inoltre, non si può non immaginare che questi Paesi decidano di adottare a livello locale provvedimenti di natura non fiscale per salvaguardare la propria competitività.
Senz’altro più difficili da valutare sono le reazioni di adeguamento di Paesi ad alta imposizione. In questi casi si possono ipotizzare sia riduzioni d’imposta per avvicinare l’aliquota a quella minima sia misure di inasprimento fiscale per compensare la riduzione della pressione concorrenziale dovuta all’imposizione minima. Se per questi Paesi si ipotizza il mantenimento dello status quo fiscale, in quel caso il vantaggio concorrenziale fiscale della Svizzera nei loro confronti diminuirà.
In sintesi, per quanto riguarda la concorrenza fiscale per il capitale reale la riforma tendenzialmente favorisce i Paesi che nell’insieme possono vantare una forte attrattiva della piazza economica a fronte di un onere dell’imposta sull’utile parimenti elevato. In quanto Paese fiscalmente attrattivo, la Svizzera non fa parte di questo gruppo.
In Svizzera, nella maggior parte dei Cantoni il livello di imposizione fiscale è inferiore a quello di imposizione minima. Avvalendosi delle norme introdotte nel quadro della RFFA, tutti i Cantoni riservano, per determinate imprese, oneri inferiori all’imposizione minima. A un eventuale peggioramento dell’attrattiva della piazza economica le imprese potrebbero reagire scegliendo una delle seguenti possibilità:
le imprese potrebbero decidere di non insediarsi affatto in Svizzera;
le imprese che già operano in Svizzera potrebbero chiudere le loro unità di produ-
zione e abbandonare il Paese,
le imprese che già operano in Svizzera potrebbero smettere di fare investimenti di
ampliamento o di sostituzione.
In tutti i casi sono da prevedere effetti non solo sulle entrate dell’imposta sull’utile, ma anche sulle entrate derivanti dai contributi sociali e su quelle derivanti da altre imposte (in particolare le imposte sul reddito, sul valore aggiunto e sul capitale). Nel caso del mancato insediamento in Svizzera, o se vengono meno gli investimenti per ampliamenti, si tratta di maggiori entrate non realizzate, negli altri casi di vere e proprie minori entrate.
5.8.3 Ripercussioni della deduzione sulla sostanza per la concorrenza fiscale
L’attuazione del secondo pilastro ha ripercussioni sia sulla concorrenza fiscale per gli utili conseguiti in un contesto di mobilità aziendale sia sulla concorrenza per il capitale reale. L’obiettivo principale della riforma dell’OCSE e del G20 è arginare la prima e continuare a permettere la concorrenza fiscale per le unità di produzione. Per fare una distinzione tra le due forme di concorrenza occorre ricorrere alla deduzione sulla sostanza, la cui applicazione permette a un Paese, anche in futuro, di acquisire utili di aziende interessate con una tassazione più bassa se l’impresa dispone di sufficiente sostanza economica.