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Consultazione 2022/63: Revisione della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente: finanziamento transitorio e consenso (incl. diritto esecutivo) · 4 pagine

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Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente (OFCIP)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 23a capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 20151 sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la concessione degli aiuti finanziari di cui alla sezione 7a della LCIP.

Art. 2 Principio

1 Possono richiedere aiuti finanziari le comunità di riferimento di cui all’articolo 2 lettera e LCIP.

2 Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari.

Art. 3 Importo per ciascuna cartella informatizzata del paziente

aperta

1 Le comunità di riferimento ricevono 15 franchi per ciascuna cartella informatizzata del paziente aperta.

2 Se i mezzi finanziari non sono sufficienti per concedere a tutte le comunità di riferimento richiedenti l’aiuto finanziario integrale, nell’anno in questione l’importo per ciascuna cartella informatizzata del paziente aperta viene ridotto in modo tale che a tutte le comunità di riferimento sia riconosciuto lo stesso importo per cartella aperta.

RS ..........

1 RS 816.1

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