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Consultazione 2022/63: Revisione della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente: finanziamento transitorio e consenso (incl. diritto esecutivo) · 4 pagine
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Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente (OFCIP)
del ...
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 23a capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 20151 sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP),
ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la concessione degli aiuti finanziari di cui alla sezione 7a della LCIP.
Art. 2 Principio
1 Possono richiedere aiuti finanziari le comunità di riferimento di cui all’articolo 2 lettera e LCIP.
2 Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari.
Art. 3 Importo per ciascuna cartella informatizzata del paziente
aperta
1 Le comunità di riferimento ricevono 15 franchi per ciascuna cartella informatizzata del paziente aperta.
2 Se i mezzi finanziari non sono sufficienti per concedere a tutte le comunità di riferimento richiedenti l’aiuto finanziario integrale, nell’anno in questione l’importo per ciascuna cartella informatizzata del paziente aperta viene ridotto in modo tale che a tutte le comunità di riferimento sia riconosciuto lo stesso importo per cartella aperta.
RS ..........
1 RS 816.1
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