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Consultazione 2022/63: Revisione della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente: finanziamento transitorio e consenso (incl. diritto esecutivo) · 4 pagine
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Aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente. O «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 4 Importo massimo per ciascuna comunità di riferimento A ciascuna comunità di riferimento può essere concesso complessivamente un importo massimo di 15 milioni di franchi.
Art. 5 Domanda
1 Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) tra il 1° gennaio e il 31 maggio.
2Devono contenere le seguenti indicazioni:
a. il numero delle cartelle informatizzate del paziente aperte entro la fine dell’anno precedente;
b. la prova dell’avvenuta partecipazione da parte dei Cantoni;
c. il rapporto di gestione e il conto annuale;
d. eventuali altri sussidi federali ricevuti.
3 L’UFSP respinge le domande incomplete e stabilisce un adeguato termine supplementare per il loro completamento. Se anche questo termine trascorre senza esito o se le indicazioni continuano a essere incomplete anche decorso tale termine, l’UFSP non entra nel merito della domanda.
4 L’Ufficio emana una guida sulla presentazione delle domande e redige i relativi moduli.
Art. 6 Decisione
1 L’UFSP si pronuncia mediante decisione di norma entro il 31 agosto.
2 La decisione contiene in particolare:
a. il numero delle cartelle informatizzate del paziente considerate;
b. i contributi cantonali computabili;
c. l’ammontare dell’aiuto finanziario da versare;
d. le modalità di pagamento;
e. un rimando all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 7;
f. un rimando alle disposizioni penali e sanzioni di diritto amministrativo di cui alla sezione 6 del capitolo 3 della legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi.