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Consultazione 2022/63: Revisione della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente: finanziamento transitorio e consenso (incl. diritto esecutivo) · 4 pagine

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Ordinanza del [...] sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente

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Art. 7 Obbligo di comunicazione

I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti a comunicare immediatamente all’UFSP cambiamenti sostanziali nei requisiti per la concessione degli aiuti finanziari.

Art. 8 Pagamento

Gli aiuti finanziari sono versati alle comunità di riferimento entro due mesi dal passaggio in giudicato della decisione.

Art. 9 Modifica di un altro atto normativo

L’ordinanza del 22 marzo 20173 sulla cartella informatizzata del paziente è modificata come segue:

Art. 16 Consenso

La comunità di riferimento deve ottenere il consenso del paziente per la tenuta di una cartella informatizzata. Il consenso deve essere:

a. firmato dal paziente di propria mano oppure mediante firma elettronica qualificata dotata di una marca temporale qualificata ai sensi della legge del 18 marzo 20164 sulla firma elettronica; oppure

b. confermato dal paziente mediante uno strumento d’identificazione rilasciato da un emittente certificato secondo l’articolo 31.

Art. 10 Disposizione transitoria

1Nell’anno dell’entrata in vigore della presente ordinanza le domande devono essere presentate entro il 15 [settembre/ottobre/novembre].

2L’UFSP si pronuncia mediante decisione entro il 1° dicembre.

3Gli aiuti finanziari sono versati all’emanazione della decisione. [art. 10 solo se l’entrata in vigore dell’O è fissata al 1° giugno o successivamente]

3 RS 816.11

4 RS 943.03