Progetto

Consultazione 2022/71: 21.327 s Iv. ct. BL e 21.328 s Iv. ct. BS. Provvedimenti per una piena associazione della Svizzera al programma di ricerca Orizzonte Europa · 4 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

Legge federale concernente il Fondo per la promozione

della cooperazione internazionale e dell'eccellenza

in materia di ricerca e innovazione FF 2023

Euratom ed Europa digitale nonché l’infrastruttura di ricerca ITER, il Fondo Orizzonte permette di:

a. promuovere la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione;

b. promuovere l’eccellenza della ricerca e dell’innovazione svizzere.

Art. 3 Contabilità del fondo

1La contabilità del fondo si compone di un conto economico e di un bilancio.

2Il conto economico contempla almeno:

a. come ricavi, i mezzi non utilizzati per i contributi obbligatori all’UE nell’ambito del pacchetto Orizzonte 2021–2027 secondo i preventivi approvati ogni anno fino al momento dell’associazione e i mezzi iscritti a preventivo per le misure transitorie;

b. come spese, i mezzi prelevati dal Fondo Orizzonte per promuovere la cooperazione internazionale e l’eccellenza in materia di ricerca e innovazione.

3Il bilancio comprende l’insieme degli attivi e dei debiti, nonché il capitale proprio.

Art. 4 Prelievi

1L’Assemblea federale stabilisce con decreto federale semplice, contemporaneamente al decreto federale concernente il preventivo della Confederazione, gli importi dei mezzi prelevati annualmente dal Fondo Orizzonte.

2I prelievi sono utilizzati per finanziare i seguenti scopi:

a. la partecipazione a singoli progetti del pacchetto Orizzonte 2021–2027;

b. i progetti e i programmi delle istituzioni di promozione della ricerca e di Innosuisse che si ispirano ai bandi del pacchetto Orizzonte 2021–2027;

c. i progetti e i programmi di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 14 dicembre 20126 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI) che promuovono la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione;

d. i progetti e i programmi di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera bbisLPRI che promuovono l’eccellenza della ricerca e dell’innovazione svizzere a livello internazionale;

e. i sussidi di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettere c–f LPRI.

3Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca definisce un ordine di priorità per l’utilizzo dei prelievi; la maggior parte di questi ultimi deve essere utilizzata per la promozione competitiva della ricerca. Può delegare tale compito alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione. Prima

6 RS 420.1