Progetto

Consultazione 2022/71: 21.327 s Iv. ct. BL e 21.328 s Iv. ct. BS. Provvedimenti per una piena associazione della Svizzera al programma di ricerca Orizzonte Europa · 4 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

Legge federale concernente il Fondo per la promozione della cooperazione internazionale e dell'eccellenza in materia di ricerca e innovazione FF 2023

di approvare l’ordine di priorità devono essere consultati gli organi di ricerca, nella misura in cui sono interessati.

Art. 5 Credito d’impegno

1Per la durata della presente legge il Consiglio federale chiede all’Assemblea federale un credito d’impegno per i prelievi di cui all’articolo 4.

2L’approvazione, la liberazione e il versamento dei mezzi avvengono secondo l’articolo 37 LPRI.

Art. 6 Divieto d’indebitamento

Il Fondo Orizzonte non può indebitarsi.

Art. 7 Assunzione di impegni

All’entrata in vigore della presente legge il fondo onora gli impegni assunti per le misure transitorie relative al pacchetto Orizzonte 2021–2027.

Art. 8 Approvazione del consuntivo e piano finanziario

1Il Consiglio federale sottopone annualmente la contabilità del fondo all’Assemblea federale per approvazione.

2Redige un piano finanziario per il Fondo Orizzonte. Sottopone per conoscenza all’Assemblea federale il piano finanziario insieme alla bozza del preventivo della Confederazione.

Art. 9 Scioglimento del Fondo Orizzonte

1La decisione in merito allo scioglimento del Fondo Orizzonte spetta al Consiglio federale. Occorre garantire che, per la durata della presente legge, tutti i progetti e i programmi di cui all’articolo 4 siano finanziati fino al loro termine.

2In caso di scioglimento del Fondo Orizzonte, i mezzi non impiegati prima dell’abrogazione della presente legge tornano nella disponibilità del bilancio federale.

Art. 10 Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del 14 dicembre 20127 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione è modificata come segue:

7 RS 420.1