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Consultazione 2022/71: 21.327 s Iv. ct. BL e 21.328 s Iv. ct. BS. Provvedimenti per una piena associazione della Svizzera al programma di ricerca Orizzonte Europa · 4 pagine

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Legge federale concernente il Fondo per la promozione

della cooperazione internazionale e dell'eccellenza

in materia di ricerca e innovazione FF 2023

Art. 28 cpv. 2 lett. bbis

2Nell’ambito degli obiettivi superiori della politica internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione, la Confederazione può promuovere:

bbis. l’eccellenza della ricerca e dell’innovazione svizzere a livello internazionale;

Art. 29 cpv. 1 lett. bbis

1Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti:

bbis. sussidi a centri di ricerca universitari per progetti e programmi che promuovono l’eccellenza della ricerca e dell’innovazione svizzere a livello internazionale; il Consiglio federale vincola le sue prestazioni alla condizione che i centri di ricerca beneficiari forniscano prestazioni proprie adeguate e che garantiscano a lungo termine progetti e programmi nell’interesse della politica internazionale della Svizzera in materia di ricerca e innovazione;

Art. 11 Referendum ed entrata in vigore

1La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

2Entra in vigore il … e ha effetto per i due anni successivi all’associazione della Svizzera al pacchetto Orizzonte 2021–2027, che comprende i programmi Orizzonte Europa, Euratom ed Europa digitale nonché l’infrastruttura di ricerca ITER, ma al massimo fino al 31 dicembre 2027.

Minoranza (Stark, Germann)

Art. 11 cpv. 1

1La presente legge è sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).