Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/72: Facilitare l’abbattimento di lupi. Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia · 7 pagine
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Rapporto esplicativo OCP
4 Commento alle singole disposizioni
Art. 4biscpv. 1bis, 2 e 3 «Regolazione dei lupi»
1bisNegli anni in cui non avviene la riproduzione, nelle regioni in cui l’effettivo di lupi è sicuro, può essere abbattuto un cucciolo nato durante l’anno precedente.
2In caso di danni ad animali da reddito, la regolazione è autorizzata se nell’areale abituale di attività di un branco di lupi riprodottosi con successo sono stati uccisi almeno dieci animali da reddito nell’arco di quattro mesi oppure se sono stati uccisi o gravemente feriti due bovini, equini o camelidi del nuovo mondo. Per valutare i danni è applicabile per analogia l’articolo 9biscapoverso 4.
3In caso di grave pericolo per l’uomo, la regolazione è autorizzata in particolare se lupi appartenenti a un branco si aggirano regolarmente e spontaneamente all’interno o nelle immediate vicinanze di insediamenti mostrandosi aggressivi o troppo poco timorosi nei confronti dell’uomo.
Capoverso 1bis: in genere i branchi di lupi fanno una cucciolata all’anno. Attualmente, secondo l'articolo 4biscapoverso 1 OCP, i branchi che si riproducono possono essere regolati con l'approvazione della Confederazione se hanno causato «danni ingenti» secondo l'articolo 4biscapoverso 2 OCP o un «grave pericolo per l'uomo» secondo l'articolo 4bis capoverso 3. Nelle regioni in cui diversi branchi vivono in insediamenti adiacenti e l’effettivo di lupi risulta pertanto cospicuo, possono anche vivere branchi che non riescono a riprodursi con successo in un anno, ad esempio a causa delle lotte per il territorio o della competizione per il cibo. I branchi che non si riproducono contano almeno tre lupi in una regione delimitata, la coppia di genitori e almeno un cucciolo nato durante l’anno precedente. In tali branchi privi di attività di riproduzione in corso, il diritto vigente vieta la regolazione. Tuttavia, anche un branco che non si riproduce può causare danni ingenti o provocare situazioni di pericolo. Con la presente revisione si intende colmare questa lacuna e rendere possibile l'abbattimento di un giovane animale nato nell'anno precedente. Per evitare di abbattere per errore un genitore e dunque distruggere il branco, i Cantoni devono procedere con particolare cautela. Quando si applica il capoverso 1bis, l'abbattimento di un giovane animale nato durante l'anno precedente deve avvenire, per quanto possibile, solo nei gruppi costituiti da almeno tre lupi.
La delimitazione delle «regioni», in cui è possibile verificare se la popolazione dei lupi è stabile, deve essere definita secondo l'articolo 10bisOCP nella Strategia Lupo Svizzera. L'allegato 2 della Strategia suddivide al momento la Svizzera in cinque compartimenti principali che costituiscono una buona base territoriale per la gestione dei grandi predatori. Per ciascuno di questi compartimenti principali può essere definito, in applicazione delle «Recommendations for an internationally coordinated wolf population management in the Alps» della piattaforma WISO della Convenzione delle Alpi, un numero di branchi di lupi da garantire in ogni momento, affinché la protezione della popolazione di lupi nelle Alpi possa essere assicurata.
Capoverso 2: per poter applicare la nuova disposizione di cui all’articolo 4biscpv. 1bisOCP, nel capoverso 2 occorre stralciare la precisazione «…, che si è riprodotto con successo, …». Il capoverso 2 viene inoltre riformulato: nella definizione di «danni ingenti» si esplicita la disposizione dell'articolo 9biscapoverso 3 OCP per le predazioni di bestiame grosso, valida anche per la regolazione degli effettivi. Pertanto, nell’ultimo periodo del capoverso 2 è possibile eliminare anche il rinvio all’articolo 9biscapoverso 3 OCP. Al contempo, la disposizione viene estesa ai bovini, agli equini e ai camelidi del nuovo mondo feriti dai lupi, considerati come «danni ingenti». Per «gravemente feriti» si intendono le ferite che richiedono cure veterinarie prolungate.
Capoverso 3: nel capoverso 3, la specificazione «...in particolare...» è inserita nel primo periodo per precisare che il successivo elenco non esaustivo di circostanze deve consentire la regolazione di un branco per «grave pericolo per l’uomo». Di fatto, le visite regolari agli insediamenti o i comportamenti aggressivi nei confronti delle persone sono i più probabili da parte dei lupi poco timorosi. Nell’applicazione di questa disposizione, l’allegato 5 della Strategia Lupo Svizzera serve come linea guida.
4/7 054.10-00772/00002/00018/R114-1275