Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/72: Facilitare l’abbattimento di lupi. Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia · 7 pagine

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Rapporto esplicativo OCP

Capoverso 6: In seguito all'integrazione del capoverso 1 con l'espressione «… o costituiscono una minaccia significativa per l’uomo.» occorre integrare in modo adeguato anche il capoverso.

Articolo 9ter «Abbattimento di un singolo lupo appartenente a un branco»

In caso di pericolo grave e imminente per l'uomo da parte di un lupo appartenente a un branco, il Cantone può in deroga all'articolo 4 capoverso 1 ordinarne l'abbattimento senza dover richiedere l'approvazione dell'UFAM.

Questo nuovo articolo offre ai Cantoni l'opportunità di abbattere immediatamente un lupo appartenente a un branco che improvvisamente e inaspettatamente minaccia l'uomo. In una situazione di urgenza tale, l'approvazione dell'UFAM non può essere presupposta o richiesta. Tenuto conto del fatto che la disposizione è molto restrittiva, non sussiste alcuna contraddizione con l'articolo 12 capoverso 4 LCP, che in caso di regolazione prevede l'autorizzazione della Confederazione. In questi casi, tuttavia, secondo l'articolo 12 segg. LPN i Cantoni devono pubblicare al più presto una decisione di abbattimento motivata e impugnabile, affinché l'UFAM o le organizzazioni legittimate a ricorrere possano, se del caso, far verificare in tribunale la corretta applicazione della disposizione. Con questa nuova disposizione e l'integrazione dell'articolo 9biscapoverso 1 OCP, la legislazione sulla caccia fornisce il quadro giuridico necessario che in molti casi dovrebbe rendere superflua l'applicazione della clausola generale di polizia. Un intervento secondo il nuovo articolo 9terè già consentito quando il comportamento del lupo può potenzialmente diventare aggressivo.

Articolo 10 capoverso 3 «Indennità e risarcimento dei danni»

3La Confederazione versa l'indennità per gli animali da reddito alle seguenti condizioni:

a.2 a. al momento della predazione gli animali da reddito sono registrati correttamente nella banca dati sul traffico di animali secondo l'articolo 45b della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie; e

b. b. il Cantone si fa carico dei costi residui.

Questo capoverso è integrato con il collegamento del rilevamento delle predazioni effettuate dai grandi predatori e le loro indennità con la banca dati sul traffico di animali della Conservazione, che regola in generale l'obbligo di notifica per il bestiame da reddito (ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali; RS 916.404.1). Ciò consente a Confederazione e Cantoni di migliorare il controllo dell'esecuzione della legge rendendola più trasparente e semplice. Una registrazione corretta significa che gli animali non devono essere soltanto iscritti nella banca dati ma anche che il passaggio all'estivazione deve avvenire per tempo.

5 Entrata in vigore della modifica

L’entrata in vigore della revisione dell’OCP è prevista per il 1° luglio 2023.

6 Modifica di altri atti normativi

Ordinanza sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori del 21 gennaio 1991

2 RS 916.40 6/7 054.10-00772/00002/00018/R114-1275