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Consultazione 2022/77: Revisione totale dell’ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet) · 7 pagine
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Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet) [Progetto]
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 2 capoverso 1, 3 capoversi 1 e 5, 5 capoverso 2, 5a capoverso 2 e 7 della legge federale del 18 giugno 19991 sulla meteorologia e la climatologia
(LMet),
ordina:
Sezione 1: Autorità d’esecuzione
Art. 1
L’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) funge da servizio meteorologico e climatologico nazionale.
Sezione 2: Prestazioni dell’offerta di base
Art. 2 Prestazioni fornite gratuitamente
MeteoSvizzera fornisce gratuitamente le seguenti prestazioni meteorologiche e climatologiche dell’offerta di base:
a. approntamento di dati secondo l’articolo 3 capoverso 3 lettera a LMet;
b. approntamento di informazioni secondo l’articolo 3 capoverso 3 lettera b LMet attraverso canali di distribuzione pubblici;
c. approntamento o fornitura di allerte e loro spiegazioni per le autorità.
Art. 3 Prestazioni soggette a emolumenti
1MeteoSvizzera riscuote emolumenti per le prestazioni meteorologiche e climatologiche dell’offerta di base fornite nel quadro di mandati conferitigli in virtù di leggi speciali.
1RS 429.1
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