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Consultazione 2022/77: Revisione totale dell’ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet) · 7 pagine

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Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet) [Progetto]

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 1, 3 capoversi 1 e 5, 5 capoverso 2, 5a capoverso 2 e 7 della legge federale del 18 giugno 19991 sulla meteorologia e la climatologia

(LMet),

ordina:

Sezione 1: Autorità d’esecuzione

Art. 1

L’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) funge da servizio meteorologico e climatologico nazionale.

Sezione 2: Prestazioni dell’offerta di base

Art. 2 Prestazioni fornite gratuitamente

MeteoSvizzera fornisce gratuitamente le seguenti prestazioni meteorologiche e climatologiche dell’offerta di base:

a. approntamento di dati secondo l’articolo 3 capoverso 3 lettera a LMet;

b. approntamento di informazioni secondo l’articolo 3 capoverso 3 lettera b LMet attraverso canali di distribuzione pubblici;

c. approntamento o fornitura di allerte e loro spiegazioni per le autorità.

Art. 3 Prestazioni soggette a emolumenti

1MeteoSvizzera riscuote emolumenti per le prestazioni meteorologiche e climatologiche dell’offerta di base fornite nel quadro di mandati conferitigli in virtù di leggi speciali.

1RS 429.1

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