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Consultazione 2022/77: Revisione totale dell’ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet) · 7 pagine
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O sulla meteorologia e la climatologia «%ASFF_YYYY_ID»
Sezione 6: Trattamento di dati personali nella fornitura di prestazioni
Art. 16
1Nella fornitura di prestazioni dell’offerta di base e di prestazioni supplementari ai sensi dell’articolo 4 LMet, MeteoSvizzera può trattare i seguenti dati personali:
a. nomi;
b. recapiti;
c. lingua di corrispondenza;
d. informazioni su dispositivi tecnici.
2Il trattamento dei dati è finalizzato:
a. al disbrigo delle ordinazioni;
b. alla registrazione, all’amministrazione e al controllo della corrispondenza;
c. alla comunicazione con gli utenti;
d. al traffico dei pagamenti e all’incasso;
e. all’approntamento o alla fornitura delle prestazioni.
Sezione 7: Diritto di ricorso per proteggere l’infrastruttura di misurazione
Art. 17
1Conformemente alle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale, MeteoSvizzera è legittimata a ricorrere contro le disposizioni e le decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti suscettibili di compromettere il buon funzionamento degli impianti radar e di altre strumentazioni meteorologiche sensibili.
2Su richiesta di MeteoSvizzera, i Cantoni notificano le disposizioni e le decisioni ai sensi del capoverso 1.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 18 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 21 novembre 20186 sulla meteorologia e la climatologia è abrogata.
Art. 19 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il ….
6 RU 2018 4915