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Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 2 pagine

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Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia (OE-En)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 22 novembre 20061 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2

2Il capoverso 1 non si applica alle procedure relative alla concessione di:

a. contributi d’investimento per la prospezione e lo sfruttamento di un serbatoio geotermico;

b. contributi per l’impiego diretto della geotermia ai fini della produzione di calore;

c. garanzie per la geotermia.

Art. 13a lett. b

L’UFE e la Commissione dell’energia elettrica (ElCom) riscuotono emolumenti segnatamente per le decisioni in merito:

b. all’immissione di energia di rete e al consumo proprio;

Art. 14a Emolumenti nel settore della geotermia

1L’UFE può riscuotere un emolumento massimo di 25 000 franchi per il trattamento di una domanda di prestazione di:

a. un contributo d’investimento per la prospezione di un serbatoio geotermico (art. 27b cpv. 1 lett. a LEne);

1 RS 730.05

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