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Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 3 pagine
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Ordinanza sull’energia (OEn)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’energia è modificata come segue:
Art. 1 lett. e
La presente ordinanza disciplina:
e. le garanzie per la geotermia;
Art. 23 Luogo di produzione
1Il luogo di produzione è il fondo su cui è ubicato l’impianto di produzione.
2Il luogo di produzione può comprendere altri fondi, se anche su questi si può consumare l’elettricità autoprodotta senza utilizzare la rete di distribuzione.
Art. 16 cpv. 1–3
1Il proprietario fondiario addebita ai singoli locatari e affittuari conformemente ai seguenti principi:
a. per l’elettricità acquistata esternamente: i costi in funzione del consumo, comprendenti, oltre a tutte le tasse, i costi per l’energia, nonché i costi per l’utilizzazione della rete e per la misurazione nel punto di misurazione del raggruppamento;
b. per l’elettricità prodotta internamente, nonché per i costi per la misurazione interna, la fornitura dei dati e l’amministrazione del raggruppamento, può essere addebitato il seguente importo:
1. a titolo forfettario al massimo l’80 per cento dell’importo che, in caso di mancata partecipazione al raggruppamento, dovrebbe essere versato per acquistare il prodotto elettrico standard esterno, oppure
1 RS 730.01
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