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Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 20 pagine

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Ordinanza concernente le esigenze per l’efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’efficienza energetica è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1

1Le esigenze minime relative al consumo di energia specifico, all’efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di impianti e apparecchi sono disciplinate negli allegati 1.1–2.15.

Art. 12 cpv. 3

3Si considerano automobili immatricolate per la prima volta le automobili per le quali occorre indicare il consumo di energia (art. 97 cpv. 4 OETV2) e che sono state immatricolate per la prima volta in Svizzera entro l’anno che precede il 31 maggio dell’anno precedente.

II

1Gli allegati 1.1–1.5, 1.12, 1.14–1.16, 1.18, 1.22, 3.2 e 4.1 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 2.14 e 2.15 secondo la versione qui annessa.

1 RS 730.02

2 RS 741.41

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