Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine
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Modifica della legge sulle banche
Questa situazione ha portato all’acquisizione della banca da parte di UBS, che ha dovuto essere supportata da un approvvigionamento di liquidità della BNS garantita dallo Stato. Il 16 marzo 2023, con l’ordinanza concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica, il Consiglio federale ha pertanto introdotto lo strumento del PLB e lo ha immediatamente posto in vigore in virtù degli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 Cost.
Affinché le basi legali introdotte dal Consiglio federale per lo strumento del PLB mediante ordinanza – nonché altre singole misure ivi contenute – non decadano, entro sei mesi dall’entrata in vigore deve essere sottoposto all’Assemblea federale un avamprogetto per il trasferimento dell'ordinanza in legge ordinaria.
Contenuto del progetto
Il progetto prevede che la BNS, nell’esercizio della sua funzione di prestatore di ultima istanza, possa fornire temporaneamente liquidità nella forma di un mutuo a sostegno della liquidità coperto da una garanzia in caso di dissesto della Confederazione.
La concessione di mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto deve essere subordinata a varie condizioni (sussidiarietà del sostegno alla liquidità, avvio di una procedura di risanamento, solvibilità della banca, interesse pubblico e proporzionalità dell’intervento statale). Quando viene concessa una garanzia in caso di dissesto nei confronti della BNS per mutui a sostegno della liquidità, il Consiglio federale ne stabilisce l’ammontare nel singolo caso e sottopone il credito d’impegno necessario tramite procedura d’urgenza alla Delegazione delle finanze delle Camere federali.
Per ridurre il rischio di perdite per la Confederazione nel caso della concessione di una garanzia in caso di dissesto, il PLB è formulato in modo da prevedere un privilegio nel fallimento per i crediti della BNS derivanti da mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto. Il privilegio nel fallimento costituisce un elemento centrale del concetto di PLB. Alla Confederazione deve altresì essere accordato un premio per la messa a disposizione di una garanzia in caso di dissesto, mentre alla Confederazione e alla BNS un premio di rischio sui mutui a sostegno della liquidità utilizzati. Inoltre, la BNS avrà il diritto di riscuotere interessi per compensare i costi del credito per lei derivanti.
La concessione a una SIB di mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto può comportare incentivi inappropriati («moral hazard»). Per ovviare a tale situazione si deve agire su due fronti: da un lato la SIB deve coprire i propri rischi di liquidità sulla base delle regole sulle SIB vigenti sancite nell’ordinanza del 30 novembre 2012 sulla liquidità. Dall’altro, per la durata del ricorso a una garanzia in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità, la SIB interessata deve essere tenuta a rispettare una serie di vincoli (p. es. il divieto di versare dividendi) la cui violazione deve avere conseguenze penali. La concessione di una garanzia in caso di dissesto implica altresì che il Consiglio federale, conformemente all’articolo 10a LBCR, ordini alla SIB interessata misure concernenti le retribuzioni. In futuro deve essere esplicitamente prevista la possibilità di chiedere, a determinate condizioni, la restituzione delle retribuzioni variabili già versate. L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), conformemente alla legislazione vigente, nel caso di un rischio di insolvenza può anche disporre misure complete di ristrutturazione e regolamentazione (p. es. sostituzione dell’organo incaricato dell’alta direzione, della vigilanza e del controllo nonché dell’organo di direzione della banca).
Le disposizioni dell’ordinanza del 16 marzo 2023 che devono essere parimenti trasposte nel diritto ordinario sono trattate in un capo a sé stante. Ciò consente in particolare di ancorare nel diritto le basi legali e gli effetti correlati ai mutui a sostegno della liquidità coperti da una