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Consultazione 2022/85: Modifica della legge sull’asilo (LAsi) (Sicurezza ed esercizio nei centri della Confederazione) · 5 pagine
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LAsi
Titolo dopo l’articolo 24e
Sezione 2b: Esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti
Articoli 25-25d prima della sezione 3 del capitolo 2
Art. 25 Esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli
aeroporti
1Compete alla SEM garantire l’esercizio dei centri federali della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti. L’esercizio comprende nello specifico:
a. l’alloggio dei richiedenti l’asilo;
b. l’assistenza ai richiedenti l’asilo;
c. la garanzia della sicurezza e dell’ordine.
2Per garantire la sicurezza e l’ordine e se gli interessi giuridici da tutelare lo giustificano, la SEM può, se necessario, utilizzare o ordinare la coercizione di polizia e misure di polizia nell’ambito:
a. della perquisizione ai sensi dell’articolo 9;
b. dell’esecuzione di misure disciplinari ai sensi dell’articolo 25a;
c. della protezione dalle minacce;
d. del fermo di breve durata ai sensi dell’articolo 25b.
3L’applicazione della coercizione di polizia e di misure di polizia secondo il capoverso 2 è retta dalla legge del 20 marzo 20083 sulla coercizione. È vietato l’impiego di armi.
Art. 25a Misure disciplinari
1La SEM può ordinare misure disciplinari limitate nel tempo nei confronti dei richiedenti l’asilo che, violando i loro obblighi, disturbano il corretto esercizio dei centri federali o degli alloggi presso gli aeroporti.
2Sono considerate misure disciplinari:
a. il divieto di accedere a determinati locali che altrimenti sono generalmente accessibili ai richiedenti l’asilo;
b. il rifiuto di partecipare a programmi di occupazione;
c. le limitazioni delle prestazioni di aiuto sociale secondo l’articolo 83 capoverso 1 lettere g, h e k nonché di prestazioni di sostegno supplementari quali la somma per piccole spese;
3 RS 364