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Consultazione 2022/85: Modifica della legge sull’asilo (LAsi) (Sicurezza ed esercizio nei centri della Confederazione) · 5 pagine
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LAsi
d. l’esclusione da tutti i locali dei centri della Confederazione generalmente accessibili ai richiedenti l’asilo per al massimo 72 ore;
e. l’assegnazione a un centro speciale di cui all’articolo 24a.
3La SEM accerta d’ufficio i fatti, concede al richiedente l’asilo il diritto di essere sentito e, di norma, notifica la propria decisione per scritto, con l’indicazione dei motivi e dei rimedi giuridici.
4Il richiedente l’asilo può depositare un ricorso disciplinare dinanzi all’istanza di ricorso della SEM entro tre giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della misura disciplinare. In caso di misure secondo il capoverso 2 lettera e, la procedura di ricorso è retta dall’articolo 107 capoverso 1.
Art. 25b Fermo di breve durata per scongiurare un pericolo immediato
1Per scongiurare un pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile, su ordine della SEM i richiedenti l’asilo possono essere temporaneamente trattenuti all’interno del centro della Confederazione o dell’alloggio presso l’aeroporto, se necessario, in un locale appositamente attrezzato, sorvegliato e chiuso, se:
a. mettono in serio pericolo altre persone;
b. mettono in serio pericolo sé stessi; oppure
c. minacciano di causare gravi danni materiali.
2Prima di procedere al fermo di breve durata occorre informare le autorità di polizia competenti e, se del caso, gli altri organi responsabili. Dopo la comunicazione, il richiedente l’asilo può essere trattenuto fino all’arrivo dell’autorità di polizia competente o di un altro organo responsabile. Se entro due ore l’autorità di polizia competente o un altro organo responsabile non si presenta, il fermo di breve durata va interrotto.
3All’inizio del fermo di breve durata occorre perquisire il richiedente l’asilo e ritirargli tutti gli oggetti pericolosi o non indispensabili. Per tutta la durata del fermo di breve durata occorre monitorare il benessere del richiedente l’asilo.
4La SEM provvede affinché il personale competente per l’attuazione del fermo di breve durata segua una formazione specifica.
5È escluso l’ordine di fermo di breve durata nei confronti di bambini e minori che non hanno ancora compiuto 15 anni.
Art. 25c Delega di compiti a terzi
1La SEM può demandare a terzi per contratto in particolare i seguenti compiti per l’assistenza e l’alloggio dei richiedenti l’asilo:
a. accoglienza, alloggio e assistenza nei centri della Confederazione e negli alloggi presso gli aeroporti;
b. garanzia delle prestazioni di base in termini di vitto, igiene e abbigliamento, incluso l’acquisto dei beni e delle prestazioni necessari a tale scopo;
c. comunicazione delle informazioni ai richiedenti l’asilo;