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Consultazione 2022/85: Modifica della legge sull’asilo (LAsi) (Sicurezza ed esercizio nei centri della Confederazione) · 5 pagine

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LAsi

d. occupazione dei richiedenti l’asilo;

e. garanzia delle prestazioni mediche;

f. implementazione del regolamento interno;

g. organizzazione e svolgimento di trasporti di persone;

h. attività amministrative, in particolare scambio di informazioni con i diversi partner.

2La SEM può demandare a terzi i seguenti compiti nel quadro della garanzia della sicurezza e dell’ordine nei centri della Confederazione e negli alloggi presso gli aeroporti:

a. compiti che vengono espletati presso la portineria dei centri della Confederazione, in particolare controllo delle entrate, delle uscite e dei visitatori;

b. misure volte a migliorare e favorire la coabitazione, nello specifico l’assistenza religiosa e le misure per prevenire i conflitti;

c. garanzia della pace, dell’ordine e della sicurezza all’interno e all’esterno dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti, in particolare grazie alla perquisizione di persone e oggetti, scongiurando i pericoli e monitorando e controllando le aree esterne e interne;

d. supporto all’esecuzione di misure disciplinari secondo l’articolo 25a e del fermo di breve durata secondo l’articolo 25b, in particolare per l’allontanamento, la sorveglianza e l’accompagnamento dei richiedenti l’asilo;

e. espletamento di attività amministrative.

3I terzi cui vengono demandati i compiti di cui al capoverso 2 devono fornire le necessarie garanzie in termini di reclutamento, formazione e controllo del proprio personale. Le aziende di sicurezza private devono inoltre disporre di un’autorizzazione d’esercizio cantonale.

4La SEM definisce standard qualitativi per le prestazioni in materia di assistenza e sicurezza. Esercita la vigilanza sui terzi incaricati e svolge regolari controlli di qualità.

5La SEM garantisce che i dipendenti dei terzi incaricati beneficino di una formazione adeguata per lavorare con i richiedenti l’asilo.

6L’applicazione della coercizione di polizia e di misure di polizia secondo il capoverso 2 è retta dalla legge del 20 marzo 20084 sulla coercizione. È vietato l’impiego di armi.

7La SEM demanda i compiti di cui al capoverso 2 per contratto e indennizza ai terzi incaricati le spese amministrative e legate al personale nonché le altre spese da essi sostenute per il disbrigo di tali compiti. Per l’assistenza religiosa, la SEM indennizza unicamente le comunità religiose che non possono prelevare l’imposta ecclesiastica.

4 RS 364