Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/9: Revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione nonché modifiche di ordinanze riguardanti il settore nucleare e il campo di applicazione della legge sugli impianti elettrici, con entrata in vigore all’inizio del 2023 · 5 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione
dell’ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione e dell’ordinanza sugli apparecchi e i sistemi
di protezione destinati a essere utilizzati
in atmosfera potenzialmente esplosiva
1. Punti essenziali del progetto
Il portafoglio di compiti dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) copre un’ampia gamma di attività (cfr. art. 2 dell’ordinanza ESTI [O ESTI]; RS 734.24). In linea di principio, l’ESTI è economicamente autonomo e si finanzia grazie al prelevamento di tasse (cfr. art. 3 O ESTI). Tuttavia, non tutti i compiti che svolge possono essere finanziati integralmente attraverso tasse. In particolare, alcuni compiti di interesse pubblico, come la sorveglianza del mercato nel quadro dell’attuazione della legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11), non ammettono la riscossione di tasse a copertura dei costi. Per adempiere comunque questi compiti, attualmente il loro finanziamento si basa sulle tasse riscosse per altre attività. Tale circostanza ha già suscitato critiche in passato (interpellanza Wettstein 21.3526 del 4.5.2021, lettera del Sorvegliante dei prezzi del 18.12.2019). Per quanto riguarda la sorveglianza del mercato, esiste tuttavia una base legale formale che consente il versamento di indennità all’ESTI da parte della Confederazione. Una tale forma di indennità permetterebbe almeno una copertura dei costi per la sorveglianza del mercato.
In virtù dell’articolo 3 capoverso 1 della legge sugli impianti elettrici (LIE; RS 734.0), il Consiglio federale emana prescrizioni per ovviare ai pericoli e ai danni che risultano dagli impianti a corrente forte e a corrente debole. Sulla base dell’articolo 3 capoverso 1 LIE e in attuazione della LSPro, sono state emanate l’ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT; RS 734.26) e l’ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (OASAE; RS 734.6), che disciplinano l’immissione sul mercato di prodotti a bassa tensione e di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Ad eccezione delle ferrovie elettriche, che rientrano nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT), il controllo sull’esecuzione delle prescrizioni per gli altri impianti a corrente debole e a corrente forte menzionate all’articolo 3 LIE è affidato all’ESTI (cfr. art. 21 n. 2 LIE). Nel settore dei prodotti a bassa tensione e dei prodotti con fonti di ignizione elettriche come pure per installazioni elettriche in atmosfera potenzialmente esplosiva, l’ESTI è responsabile dell’attuazione della sorveglianza del mercato (cfr. art. 23 cpv. 1 OPBT in combinato disposto con art. 21 LIE; art. 17 cpv. 2 lett. a
OASAE).
L’articolo 14 LSPro assegna al Consiglio federale il mandato di disciplinare il finanziamento dell’esecuzione delle prescrizioni sulla sorveglianza del mercato. Per quanto riguarda il riconoscimento di indennità per gli organi responsabili della sorveglianza del mercato sottoposti alla vigilanza della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nell’articolo 20 capoverso 2 dell’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro; RS 930.111) il Consiglio federale ha stabilito che il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) disciplina le competenze degli organi di controllo e concorda con essi l’entità e il finanziamento delle attività di controllo. Sulla base dell’articolo 20 capoverso 2 OSPro, il DEFR ha emanato l’ordinanza del DEFR concernente l’esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OComp-OSPro; RS 930.111.5), il cui articolo 8 stabilisce che le spese che non possono essere coperte né con gli emolumenti né con il premio supplementare sono a carico della SECO. Detto premio supplementare si riferisce a una regolamentazione in materia di assicurazione contro gli infortuni e pertanto non è rilevante per il presente progetto.
Poiché l’articolo 14 LSPro offre una base legale formale per disciplinare le indennità riconosciute dalla Confederazione all’ESTI per il tramite del Consiglio federale, è possibile adeguare l’OPBT nelle parti corrispondenti all’OSPro. L’inserimento o l’emanazione di un’ordinanza dipartimentale – come avviene per gli ambiti assoggettati alla SECO – non si rivelano operazioni necessarie nel caso di specie, essendo la competenza dell’organo di controllo (ESTI) già ben definita nell’ambito dell’OPBT. Per questo motivo, è possibile integrare direttamente nell’OPBT la disposizione contenuta nell’OComp-OSPro secondo cui le spese che non possono essere coperte con gli emolumenti sono a carico del Dipartimento (in questo caso del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC). Parallelamente, l’OASAE viene adeguata in modo analogo. Allo stato attuale, la