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Consultazione 2022/9: Revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione nonché modifiche di ordinanze riguardanti il settore nucleare e il campo di applicazione della legge sugli impianti elettrici, con entrata in vigore all’inizio del 2023 · 13 pagine
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Ordinanza sugli impianti di accumulazione (OImA)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 4, 5 capoverso 3, 12 capoverso 2, 22 capoverso 3, 31 capoverso 3 e 33 della legge federale del 1 ottobre 20101 sugli impianti di accumulazione
(LImA),
e l’articolo 72 capoverso 1 della legge federale del 22 dicembre 19162
sull’utilizzazione delle forze idriche (LUFI),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Definizioni
(art. 3 LImA)
1Un impianto di accumulazione è composto da:
a. l’opera di sbarramento;
b. la relativa ritenuta;
c. le opere ausiliarie rilevanti per la sicurezza.
2Le opere di sbarramento sono:
a. dighe in calcestruzzo o dighe in muratura;
b. dighe in materiale sciolto;
c. traverse mobili per lo sbarramento di fiumi, con i relativi argini laterali.
3Le ritenute sono bacini realizzati artificialmente, formati da opere di sbarramento.
4Il volume della ritenuta è il volume di un impianto di accumulazione che può fuoriuscire in caso di rottura totale delle pertinenti opere di sbarramento con ritenuta piena.
5L’altezza d’invaso di un impianto di accumulazione è l’altezza sotto invaso mediante la più alta opera di sbarramento con ritenuta piena.
1 RS 721.101
2 RS 721.80
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