Progetto

Consultazione 2022/9: Revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione nonché modifiche di ordinanze riguardanti il settore nucleare e il campo di applicazione della legge sugli impianti elettrici, con entrata in vigore all’inizio del 2023 · 13 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

«$$e-seal» «$$QrCode»

Ordinanza sugli impianti di accumulazione (OImA)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4, 5 capoverso 3, 12 capoverso 2, 22 capoverso 3, 31 capoverso 3 e 33 della legge federale del 1 ottobre 20101 sugli impianti di accumulazione

(LImA),

e l’articolo 72 capoverso 1 della legge federale del 22 dicembre 19162

sull’utilizzazione delle forze idriche (LUFI),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

(art. 3 LImA)

1Un impianto di accumulazione è composto da:

a. l’opera di sbarramento;

b. la relativa ritenuta;

c. le opere ausiliarie rilevanti per la sicurezza.

2Le opere di sbarramento sono:

a. dighe in calcestruzzo o dighe in muratura;

b. dighe in materiale sciolto;

c. traverse mobili per lo sbarramento di fiumi, con i relativi argini laterali.

3Le ritenute sono bacini realizzati artificialmente, formati da opere di sbarramento.

4Il volume della ritenuta è il volume di un impianto di accumulazione che può fuoriuscire in caso di rottura totale delle pertinenti opere di sbarramento con ritenuta piena.

5L’altezza d’invaso di un impianto di accumulazione è l’altezza sotto invaso mediante la più alta opera di sbarramento con ritenuta piena.

1 RS 721.101

2 RS 721.80

2022-… «%ASFF_YYYY_ID»