Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/9: Revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione nonché modifiche di ordinanze riguardanti il settore nucleare e il campo di applicazione della legge sugli impianti elettrici, con entrata in vigore all’inizio del 2023 · 5 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione

dell’ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione e dell’ordinanza sugli apparecchi e i sistemi

di protezione destinati a essere utilizzati

in atmosfera potenzialmente esplosiva

conclusione di convenzioni sulle prestazioni con l’ESTI sulla base del regolamento della Commissione di coordinamento (KKS) dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte viene delegata dal DA-TEC alla KKS. La KKS (in sostanza l’Ufficio federale dell’energia UFE) sottoscrive così con l’ESTI convenzioni sulle prestazioni in relazione alla sorveglianza del mercato. Di conseguenza, anche il relativo credito viene trasferito all’UFE. L’indennità della Confederazione spetta esclusivamente all’ESTI e non a Electrosuisse. Non sarebbe conciliabile con lo scopo dell’indennità, se quest’ultima venisse impiegata per attività private da parte di Electrosuisse. Questo genere di operazioni viene controllato dal DATEC nel quadro dell’attività di sorveglianza.

2. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e di altro genere per Confederazione, Cantoni e Comuni

I costi complessivi della sorveglianza del mercato in ambito OPBT e OASAE ammontavano nel 2020 a 837 000 franchi, le entrate computabili derivanti dalla riscossione di tasse a 171 000 franchi. Il conto annuale della sorveglianza del mercato secondo OPBT e OASAE ha perciò chiuso l’anno 2020 con un disavanzo di 666 000 franchi (cfr. Rapporto annuale ESTI 2020 del 30.4.2021, pag. 13,

https://www.esti.admin.ch/inhalte/dateien/ESTI_Report-2020-IT.pdf). Non si prevedono variazioni significative di tale disavanzo nel prossimo futuro. Poiché la revisione prevede indennità federali per l’ESTI per i costi non coperti, è prevedibile un onere supplementare per le casse federali per tale importo. In considerazione del fatto che le convenzioni sulle prestazioni con l’ESTI in relazione alla sorveglianza del mercato vengono concluse dalla KKS (de facto l’UFE), anche il credito per la sorveglianza del mercato viene ora destinato all’UFE. Non si prevedono ulteriori ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale o di altro genere.

3. Ripercussioni sull’economia, l’ambiente e la società

Non si prevedono ripercussioni negative sull’economia, l’ambiente e la società. L’adeguamento consente piuttosto un miglioramento nel finanziamento dell’ESTI.

4. Commento ai singoli articoli

Art. 23 cpv. 7 OPBT

La regolamentazione dell’entità delle attività di sorveglianza del mercato tramite un contratto crea inoltre condizioni di massima flessibilità. Infatti qualora in futuro dovesse essere necessario un adeguamento a seguito di mutate circostanze, non occorrerebbe nessuna revisione dell’ordinanza.

Art. 26a OPBT

La disposizione pone la base giuridica per il versamento di indennità all’ESTI da parte della Confederazione nell’ambito della sorveglianza del mercato, qualora le relative spese non si possano coprire mediante emolumenti riscossi dall’ESTI nel quadro dell’esecuzione delle prescrizioni sulla sorveglianza del mercato.

Art. 17 cpv. 7 OASAE

La regolamentazione dell’entità delle attività di sorveglianza del mercato tramite un contratto crea inoltre condizioni di massima flessibilità. Infatti qualora in futuro dovesse essere necessario un adeguamento a seguito di mutate circostanze, non occorrerebbe nessuna revisione dell’ordinanza.

Art. 21a OASAE