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Consultazione 2022/91: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2023 · 2 pagine

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Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 23 dicembre 19991 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti è modificata come segue:

Art. 11a Ulteriore obbligo di notifica per impianti di trasmissione per la

telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza filo

1Il titolare di un impianto di trasmissione per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza filo notifica all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM):

a. i dati indicati dall’UFCOM d’intesa con le autorità esecutive in una scheda dei dati sul sito nuova o aggiornata nella forma approvata dall’autorità esecutiva: entro 14 giorni dalla conclusione della procedura determinante, ma al più tardi entro la messa in esercizio;

b. la data in cui l’impianto sarà messo in esercizio in base alla scheda dei dati sul sito nuova o aggiornata: entro la messa in esercizio;

c. i dati d’esercizio attuali: almeno ogni due settimane.

2Per gli impianti che comprendono antenne di trasmissione di più gestori, i dati di cui al capoverso 1 lettera c sono notificate dai rispettivi gestori.

3L’UFCOM registra i dati di cui al capoverso 1 in un sistema d’informazione. Accorda l’accesso al sistema d’informazione alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza e alle persone soggette all’obbligo di notifica.

4L’UFCOM e gli altri aventi diritto all’accesso possono consultare e trattare i dati contenuti nel sistema d’informazione nella misura necessaria per l’adempimento dei loro compiti e obblighi.

RS ..........

1 RS 814.710

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