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Consultazione 2022/91: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2023 · 7 pagine
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Ordinanza sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (Ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente, OEDA)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 10 settembre 20081 sull’emissione deliberata nell’ambiente è modificata come segue:
Art. 15 cpv. 2 primo periodo cpv. 2bise 3
2Gli organismi alloctoni invasivi di cui all’allegato 2.1 non possono essere utilizzati direttamente nell’ambiente; fanno eccezione le misure intese a combattere tali organismi. …
2bisGli organismi alloctoni invasivi di cui all’allegato 2.2 non possono essere immessi sul mercato ai fini dell’utilizzazione diretta nell’ambiente.
3Se è inquinato da organismi alloctoni invasivi di cui all’allegato 2, il suolo asportato deve essere riciclato o smaltito nel luogo in cui viene prelevato in modo tale da escludere l’ulteriore diffusione di tali organismi.
Art. 48 cpv. 2 lett. cbis
2I Cantoni controllano, sulla base di campioni o su richiesta dell’UFAM, in particolare se:
cbisla messa in commercio di determinati organismi non è vietata;
Inserire prima del titolo della sezione 3
Art. 48a Esecuzione da parte dei servizi doganali in caso di organismi
alloctoni invasivi vietati
1L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), d’intesa con l’UFAM, effettua controlli fisici limitati nel tempo al fine di sorvegliare l’osservanza
1 RS 814.911
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