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Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine

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Ordinanza sul bestiame da macello «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 19 cpv. 1

1Per le quote del contingente assegnate per la durata di un periodo di contingentamento e per le quote dei contingenti doganali 101 e 102 secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del 18 giugno 20083 sul libero scambio 1, il termine di pagamento è di 90 giorni per il primo terzo del prezzo di aggiudicazione, 120 giorni per il secondo terzo e 150 giorni per l’ultimo terzo, a decorrere dalla data in cui è emanata la decisione.

Art. 23 Domande per l’ottenimento di quote del contingente in base al numero di

animali acquistati all’asta

1Le domande per l’ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali acquistati all’asta devono essere presentate utilizzando l’applicazione messa a disposizione dall’UFAG.

2Devono essere presentate entro il giorno feriale successivo al 15 agosto precedente l’inizio del periodo di contingentamento.

Art. 25a cpv. 1 e 2 lett. b

1La carne bovina di alta qualità (High Quality Beef) può essere importata nell’ambito dei contingenti doganali parziali n. 5.711 e 5.712 se, durante la procedura d’imposizione doganale, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 26 della legge del 18 marzo 20054 sulle dogane esibisce un certificato all’ufficio doganale.

2Il certificato deve:

b. essere rilasciato sul modulo messo a disposizione dall’UFAG sulla sua pagina Internet;

2bisL’UFAG può autorizzare certificati in altro formato, segnatamente per consentire la trasmissione elettronica dei dati necessari per il certificato.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 RS 632.421.0

4 RS 631.0