Progetto

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 140Fedlex · Progetto

Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte «%ASFF_YYYY_ID»

2I produttori possono autorizzare i valorizzatori a presentare la domanda. In questo caso devono comunicare al servizio d’amministrazione:

a. il rilascio di un’autorizzazione;

b. il numero d’identificazione delle persone incaricate contenuto nella banca dati sul latte;

c. la revoca di un’autorizzazione.

Art. 6 Obbligo di registrare separatamente le quantità di latte

Il valorizzatore è tenuto a registrare separatamente, nel conteggio concernente l’acquisto di latte, la quantità di latte per cui sono versati supplementi di cui agli articoli 1c e 2.

Art. 8 cpv. 2

2Deve notificare al servizio d’amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile fornita da ogni produttore, separatamente per ogni azienda e azienda d’estivazione. La notifica deve essere conforme alla struttura prescritta dal servizio d’amministrazione.

Art. 9 cpv. 3 e 3bis

3Il valorizzatore deve notificare al servizio d’amministrazione:

a. mensilmente entro il 10° giorno del mese successivo: in quale modo ha valorizzato le materie prime, separatamente per ogni azienda e azienda d’estivazione;

b. mensilmente e al più tardi un mese dopo la notifica di cui alla lettera a: la quantità di latte per cui vengono versati supplementi di cui agli articoli 1c e 2 riepilogate per mese e per singolo produttore.

3bisLe notifiche di cui al capoverso 3 devono essere conformi alla struttura prescritta dal servizio d’amministrazione.

Inserire prima del titolo della sezione 4

Art. 11a Registrazione, notifica e conservazione dei dati sul latte di pecora e

di capra

Gli articoli 8–11 si applicano per analogia anche al latte di pecora e di capra.

II

1Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

2L’articolo 2a capoverso 1 entra in vigore il 1° gennaio 2024.