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Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali «%ASFF_YYYY_ID»
cento. Per la specie ape mellifera, in via suppletiva l’albero genealogico su tre generazioni della discendente in vita della linea paterna deve comprendere almeno la madre della rispettiva regina fucaiola o delle rispettive regine fucaiole.
3I contributi sono versati soltanto se l’effettivo di animali femmina iscritti nel libro genealogico per le quali è stato eseguito un esame funzionale con campione reso anonimo o conosciuto non supera 1 000 unità.
4I contributi sono versati soltanto se l’organizzazione di allevamento riconosciuta mette a disposizione almeno una volta all’anno del gestore di GENMON i dati del libro genealogico e le informazioni necessarie per calcolare l’indice globale.
Art. 23f
Art. 23e vigente
Art. 23f cpv. 1bis, 3, 4 e 5
1bisHa diritto ai contributi:
a. per le specie bovina, equina, suina, ovina e caprina: chi, al momento del concepimento del primo discendente nato vivo da un genitore nel periodo di riferimento, è proprietario di tale genitore;
b. per la specie ape mellifera: chi, al momento del concepimento del primo discendente di una regina fecondato nel periodo di riferimento, è proprietario di tale regina.
3Richiede all’UFAG di versare i contributi sulla base di un elenco di genitori, maschi e femmine, o delle regine che producono api mellifere e delle regine fucaiole, per i quali vanno versati contributi nel periodo di riferimento in questione. Nell’arco di un periodo di riferimento, per animale o regina può essere richiesto il versamento di un solo contributo.
4L’UFAG versa i contributi all’organizzazione di allevamento riconosciuta. Questa li versa agli aventi diritto al più tardi 60 giorni dopo averli ricevuti dall’UFAG.
5L’organizzazione di allevamento riconosciuta comunica all’UFAG, entro il 31 ottobre dell’anno che precede quello di contribuzione, il numero stimato di animali maschi e femmine o delle regine che producono api mellifere e delle regine fucaiole, per i quali vanno versati contributi.
Titolo prima dell’art. 25
Capitolo 5: Contributi per progetti di ricerca
Art. 25 cpv. 1 e 1bis
1Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi.