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Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine
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Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas)
Modifica del…
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sugli effettivi massimi è modificata come segue:
Art. 4
Nel caso di comunità aziendali e comunità aziendali settoriali, per il calcolo degli effettivi massimo e dell’effettivo complessivo autorizzato le cifre menzionate negli articoli 2 e 3 vengono moltiplicate per il numero di aziende associate.
Art. 5 cpv. 2
2Esso autorizza al massimo gli effettivi che consentono, con il concime aziendale risultante, di rispettare un bilancio fosforico secondo l’allegato 1 numero 2.1.5 dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti.
Art. 21
Le competenti autorità cantonali possono autorizzare la costruzione o la trasformazione di edifici per gli effettivi che superano quelli di cui agli articoli 2 e 3 o, nel caso di comunità aziendali o comunità aziendali settoriali, quelli di cui all’articolo 4 soltanto se l’UFAG ha precedentemente autorizzato effettivi più elevati in conformità dell’articolo 5, 10 o 12.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
1 RS 916.344
2 RS 910.13
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