Progetto
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 32Fedlex · Progetto
OQuSo «%ASFF_YYYY_ID»
b. per la realizzazione di nuove idee di progetto nonché per gli accertamenti preliminari: due anni.
Art. 9 Costi computabili
1Per costi computabili s’intendono le spese necessarie per l’adeguata realizzazione del progetto e direttamente imputabili a quest’ultimo.
2Sono computabili in particolare:
a. i costi del personale, inclusi i costi del posto di lavoro;
b. i costi per l’introduzione dei prodotti sul mercato o dei processi presso gli utenti;
c. i costi per la prima verifica o il primo controllo dei prodotti o dei processi;
d. i costi per il supporto professionale al progetto da parte di terzi
3Non sono computabili in particolare:
a. i costi strutturali, organizzativi e amministrativi degli enti promotori;
b. le quote sociali a terzi;
c. i costi infrastrutturali, ad eccezione dei costi per lo sviluppo di prototipi nel quadro di progetti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera c;
d. i costi delle singole imprese per l’attuazione individuale del provvedimento.
Art. 10 Rapporto, trasferimento delle conoscenze e valutazione
1Al termine del periodo di sostegno, l’ente promotore deve presentare all’UFAG un rapporto finale e un conteggio finale. Per i progetti pluriennali di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b, deve inoltre presentare periodicamente un rapporto intermedio e un conteggio intermedio. Vanno rispettate le indicazioni dell’UFAG.
2L'UFAG stabilisce nella decisione:
a. le disposizioni relative alla comunicazione e allo scambio di esperienze tra l’ente promotore e le altre cerchie interessate;
b. i criteri in base ai quali viene valutato se, con il progetto sostenuto, è stato ottenuto un miglioramento della qualità e della sostenibilità;
c. all’occorrenza, un obbligo per l’ente promotore di definire gli indicatori rilevanti per valutare/misurare l’impatto del progetto sostenuto e di misurare il rispettivo impatto.
Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 23 ottobre 20132 sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell’agricoltura e nella filiera alimentare è abrogata.
2 RU 2013 3879