Progetto

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine

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b. per la realizzazione di nuove idee di progetto nonché per gli accertamenti preliminari: due anni.

Art. 9 Costi computabili

1Per costi computabili s’intendono le spese necessarie per l’adeguata realizzazione del progetto e direttamente imputabili a quest’ultimo.

2Sono computabili in particolare:

a. i costi del personale, inclusi i costi del posto di lavoro;

b. i costi per l’introduzione dei prodotti sul mercato o dei processi presso gli utenti;

c. i costi per la prima verifica o il primo controllo dei prodotti o dei processi;

d. i costi per il supporto professionale al progetto da parte di terzi

3Non sono computabili in particolare:

a. i costi strutturali, organizzativi e amministrativi degli enti promotori;

b. le quote sociali a terzi;

c. i costi infrastrutturali, ad eccezione dei costi per lo sviluppo di prototipi nel quadro di progetti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera c;

d. i costi delle singole imprese per l’attuazione individuale del provvedimento.

Art. 10 Rapporto, trasferimento delle conoscenze e valutazione

1Al termine del periodo di sostegno, l’ente promotore deve presentare all’UFAG un rapporto finale e un conteggio finale. Per i progetti pluriennali di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b, deve inoltre presentare periodicamente un rapporto intermedio e un conteggio intermedio. Vanno rispettate le indicazioni dell’UFAG.

2L'UFAG stabilisce nella decisione:

a. le disposizioni relative alla comunicazione e allo scambio di esperienze tra l’ente promotore e le altre cerchie interessate;

b. i criteri in base ai quali viene valutato se, con il progetto sostenuto, è stato ottenuto un miglioramento della qualità e della sostenibilità;

c. all’occorrenza, un obbligo per l’ente promotore di definire gli indicatori rilevanti per valutare/misurare l’impatto del progetto sostenuto e di misurare il rispettivo impatto.

Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 23 ottobre 20132 sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell’agricoltura e nella filiera alimentare è abrogata.

2 RU 2013 3879