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Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)

Modifica del…

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 31 ottobre 20181 sulla salute dei vegetali è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 3

3Finché la diagnosi non è disponibile, il servizio cantonale competente prende misure adeguate ai sensi dell’articolo 13 capoverso 1 lettere a–d ed i.

Art. 46 cpv. 2

2Per prova dell’avvenuto controllo s’intende:

a. un documento fitosanitario di circolazione, debitamente compilato, dell’organizzazione nazionale della protezione dei vegetali al punto di entrata nel territorio dell’UE;

b. un DSCE-PP.

Art. 110 cpv. 4

4Per Ambrosia artemisiifolia L. le disposizioni concernenti le piante infestanti particolarmente pericolose secondo il diritto anteriore si applicano fino al 31 dicembre 2027.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

RS 916.20

1 RS 916.20

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