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Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine
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Art. 12 Disposizioni transitorie
I provvedimenti per i quali è stato concesso un aiuto finanziario prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sottostanno al diritto previgente durante il periodo per il quale è stato concesso l’aiuto finanziario.
Art. 13 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr