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Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine

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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»

vi. l’esigenza relativa alla CMC 3 di cui al punto 5 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/100949 concernente i criteri di stabilità è facoltativa.

CMC 4: Digestato di colture fresche

Un concime può contenere digestato di colture fresche se quest'ultimo adempie le esigenze definite per la CMC 4 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 e le seguenti condizioni:

i. il digestato non è prodotto in Svizzera;

ii. il digestato soddisfa i requisiti di qualità definiti per i concimi ottenuti dal riciclaggio ai sensi dell'allegato 2.6 ORRPChim;

iii. il processo di fermentazione è stato attuato in modo da garantire l'innocuità igienica di tutte le sue parti.

CMC 5: Digestato diverso da quello di colture fresche

Un concime può contenere un digestato diverso da quello di colture fresche se quest'ultimo adempie le esigenze definite per la CMC 5 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 e le seguenti condizioni:

i. il digestato è stato ottenuto da materiali che si prestano al processo di fermentazione e non pregiudicano il prodotto finito;

ii. per i sottoprodotti di origine animale che vengono trasformati vanno adempiute le prescrizioni dell'OSOAn;

iii. il digestato soddisfa i requisiti di qualità stabiliti per i concimi ottenuti dal riciclaggio ai sensi dell'allegato 2.6 ORRPChim;

iv. il processo di fermentazione è stato attuato in modo da garantire l'innocuità igienica di tutte le sue parti;

v. le esigenze relative alla CMC 5 di cui ai punti 3 lettera d e 6 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 concernente l’obbligo di pastorizzazione per la fermentazione mesofila e i criteri di stabilità sono facoltative.

CMC 6: Sottoprodotti dell'industria alimentare

1Un concime soggetto a registrazione può contenere una o più sostanze tra quelle definite per la CMC 6 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/100950.

49 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.

50 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.