Progetto
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 85Fedlex · Progetto
Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»
2Un concime costituito o in parte costituito da un sottoprodotto di origine animale che non ha raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione ai sensi dell'OSOAn o del regolamento (CE) n. 1069/2009 è soggetto ad autorizzazione. Si applicano le prescrizioni dell’OSOAn.
CMC 11: Sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE
Un concime costituito o in parte costituito da sottoprodotti ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2008/98/CE53 è soggetto ad autorizzazione.
CMC 12: Precipitati di sali di fosfato e i loro derivati
1Un concime può contenere precipitati di sali di fosfato e i loro derivati che adempiono le condizioni seguenti:
a. i precipitati di sali di fosfato e i loro derivati adempiono le esigenze definite per la CMC 12 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009;
b. si applicano i valori limite supplementari concernenti gli inquinanti ai sensi dell'allegato 2.6 ORRPChim per i precipitati di sali di fosfato e i loro derivati;
c. gli inquinanti organici persistenti per i quali non sono previsti valori limite ai sensi dell’allegato 2.6 ORRPChim devono essere ridotti secondo lo stato della tecnica.
2I precipitati di sali di fosfato e i loro derivati che non adempiono le esigenze relative alla CMC 12 di cui al punto 13 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 devono essere notificati conformemente all'articolo 24 OPChim.
3Un concime costituito o in parte costituito da precipitati di sali di fosfato e i loro derivati è soggetto ad autorizzazione.
CMC 13: Materiali di ossidazione termica e i loro derivati
1Un concime può contenere materiali di ossidazione termica e i loro derivati che adempiono le condizioni seguenti:
a. i materiali di ossidazione termica e i loro derivati adempiono le esigenze definite per la CMC 13 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009;
b. fatta salva la lettera a, i materiali di ossidazione termica e i loro derivati possono essere ottenuti anche da farine animali e farine di ossa della categoria 1;
53 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 20 cpv. 1 lett. c n. 2