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Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine
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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»
2I sottoprodotti che non adempiono le esigenze relative alla CMC 6 di cui al punto 2 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/100951 devono essere notificati conformemente all'articolo 24 OPChim.
3Un concime costituito o in parte costituito da sottoprodotti dell'industria alimentare che non adempiono le esigenze definite per la CMC 6 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 è soggetto ad autorizzazione.
CMC 7: Microrganismi
Un concime può contenere microrganismi se è messo in commercio come biostimolante microbico delle piante (PFC 6(A)) o come miscela fisica di concimi (PFC 7) ed è autorizzato dall'UFAG.
CMC 8: Polimeri nutrienti
1Un concime soggetto a registrazione costituito o in parte costituito da polimeri nutrienti deve adempiere le esigenze definite per la CMC 8 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009.
2Un concime costituito o in parte costituito da polimeri nutrienti che non adempiono le esigenze definite per la CMC 8 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 è soggetto ad autorizzazione.
CMC 9: Polimeri diversi dai polimeri nutrienti
1Un concime soggetto a registrazione costituito o in parte costituito da polimeri diversi dai polimeri nutrienti deve adempiere le esigenze definite per la CMC 9 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009.
2Un concime costituito o in parte costituito da polimeri diversi dai polimeri nutrienti che non adempiono le esigenze definite per la CMC 9 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 è soggetto ad autorizzazione.
CMC 10: Prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale
1Un concime costituito o in parte costituito da prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale che hanno raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione ai sensi dell'OSOAn o del regolamento (CE) n. 1069/200952 è soggetto a registrazione.
51 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.
52 Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1009 del 5 giugno 2019, GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.