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Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine

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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 3 (art. 31)

Prescrizioni di etichettatura

1 Prescrizioni generali di etichettatura

1Su tutti gli imballaggi o sulle etichette ad essi applicate, o in caso di fornitura sfusa sui documenti di accompagnamento, devono figurare almeno le seguenti indicazioni:

a. per i concimi nelle PFC da 1 a 6 e da 100 a 103, la denominazione della

PFC giusta l’allegato 1 numero 1, corrispondente alla funzione dichiarata del prodotto;

b. per i concimi nella PFC 7, la denominazione di tutte le PFC giusta l’alle-

gato 1 numero 1, corrispondenti alle funzioni dichiarate dei concimi costituenti;

c. il quantitativo espresso in massa o in volume;

d. le istruzioni per l’uso previsto, compresi le dosi, il periodo e la frequenza di

applicazione nonché le piante o i funghi bersaglio;

e. qualora vi siano raccomandazioni di concimazione a livello svizzero, per i

rispettivi concimi forniti a utilizzatori professionali, non sono necessarie le istruzioni per l’uso ai sensi dell'allegato 3 numero 1 lettera d;

f. per i prodotti contenenti un polimero che appartiene alla CMC 9 di cui all'al-

legato 2 numero 2, il periodo di tempo che segue l'uso durante il quale il rilascio di sostanze nutritive è controllato o la capacità di ritenzione idrica è aumentata («periodo di funzionalità»), che non sarà più lungo del periodo che intercorre tra due applicazioni in conformità alle istruzioni per l'uso di cui alla lettera d;

g. le condizioni di stoccaggio raccomandate;

h. tutte le informazioni rilevanti sulle misure raccomandate per gestire i rischi

per la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, la sicurezza o l'ambiente; e

i. un elenco di tutte le materie prime che rappresentano oltre il 5 per cento del

peso o del volume del prodotto o, nel caso di prodotti in forma liquida, in ordine decrescente di sostanza secca, comprese le denominazioni delle corrispondenti CMC di cui all'allegato 2 numero 1 della presente ordinanza. Quando l'ingrediente è una sostanza o un preparato deve essere identificato