Progetto
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 89Fedlex · Progetto
Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»
conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) 1272/200854. Le sostanze presenti in natura possono essere identificate con il loro nome minerale.
2Le informazioni
a. non devono fuorviare l'utilizzatore, ad esempio attribuendo al prodotto proprietà che esso non possiede o suggerendo che il prodotto possiede caratteristiche uniche che prodotti simili possiedono ugualmente;
b. devono riferirsi a fattori verificabili;
c. devono proporre indicazioni quali «sostenibile» o «rispettoso dell'ambiente» soltanto se queste fanno riferimento a principi del diritto o a linee guida, standard o norme a cui il concime è conforme; e
d. non devono proporre indicazioni mediante dichiarazioni o rappresentazioni visive secondo cui il concime impedisce o tratta le malattie delle piante o protegge le piante dai parassiti.
3Non sono consentite indicazioni di carattere generale come «contiene enzimi» o «contiene microelementi».
4Qualora le prescrizioni relative alle informazioni in materia di tenore di sostanze nutritive di cui al presente allegato siano espresse nella forma ossidata, il tenore di sostanze nutritive può essere espresso nella forma elementare in luogo della o in aggiunta alla forma ossidata, conformemente ai fattori di conversione giusta l'allegato 1 numero 2 capoverso 6.
5L'espressione «a basso tenore di cloruro» o un'espressione simile può essere utilizzata soltanto se il tenore di cloruro (Cl-) è inferiore a 30 g/kg di sostanza secca.
6Qualora le prescrizioni relative alle informazioni di cui al presente allegato facciano riferimento al carbonio organico (Corg), le informazioni possono riferirsi alla sostanza organica in luogo del o in aggiunta al carbonio organico (Corg), conformemente al seguente fattore di conversione: carbonio organico (Corg) = sostanza organica × 0,56.
7Qualora il concime sia un substrato di coltivazione di cui al punto 2 lettera a della PFC 4 della parte II dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/100955 o contenga un polimero allo scopo di legare materiale nel prodotto, di cui al punto 1 lettera c della CMC 9 dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009, all’utilizzatore è fornita l’istruzione di non utilizzare il prodotto a contatto con il suolo e, in collaborazione con il fabbricante, di provvedere a uno smaltimento corretto del prodotto dopo la fine d’uso.
54 Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/692 del 16 febbraio 2022, GU L 129 del 3.5.2022, pag. 1.
55 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.