Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali «%ASFF_YYYY_ID»

1bisI contributi ammontano complessivamente al massimo a 500 000 franchi all’anno, tuttavia al massimo all’80 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall’UFAG.

Titolo prima dell’art. 25a

Capitolo 6: Compiti dell’Istituto nazionale svizzero di allevamento equino

Titolo prima dell’art. 26

Capitolo 7: Certificato di ascendenza per l’immissione in commercio di animali da allevamento, sperma, ovuli non fecondati ed embrioni

Titolo prima dell’art. 31

Capitolo 8: Importazione di animali da allevamento e da reddito nonché di sperma di toro nell’ambito dei contingenti doganali

Titolo prima dell’art. 36

Capitolo 9: Disposizioni finali

II

L’allegato 1 è modificato come segue:

L’espressione «fine della lattazione» è sostituita con «campioni di latte».

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr