Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali «%ASFF_YYYY_ID»
1bisI contributi ammontano complessivamente al massimo a 500 000 franchi all’anno, tuttavia al massimo all’80 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall’UFAG.
Titolo prima dell’art. 25a
Capitolo 6: Compiti dell’Istituto nazionale svizzero di allevamento equino
Titolo prima dell’art. 26
Capitolo 7: Certificato di ascendenza per l’immissione in commercio di animali da allevamento, sperma, ovuli non fecondati ed embrioni
Titolo prima dell’art. 31
Capitolo 8: Importazione di animali da allevamento e da reddito nonché di sperma di toro nell’ambito dei contingenti doganali
Titolo prima dell’art. 36
Capitolo 9: Disposizioni finali
II
L’allegato 1 è modificato come segue:
L’espressione «fine della lattazione» è sostituita con «campioni di latte».
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr