Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
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Ordinanua sul bestiame da macello
Per evitare che la carne kasher giunga nel mercato convenzionale della carne attraverso il commercio intermedio eludendo i requisiti dell’articolo 18, i punti di vendita riconosciuti devono provvedere autonomamente affinché non sia rivenduta attraverso il commercio intermedio. Un punto di vendita può mettere in pratica questo principio registrando ad esempio la carne venduta in grandi quantità, in particolare nella distribuzione online.
Articolo 18a capoverso 1 e 2
Ora anche una piattaforma di distribuzione online di carne halal è riconosciuta come punto di vendita. Pertanto il concetto di punto di vendita è definito come «negozi, stand di vendita e piattaforme di distribuzione online accessibili pubblicamente».
Come finora, nel negozio o nel punto di vendita l’indicazione «halal» o «carne halal» deve essere segnalata in maniera ben visibile riportata in maniera facilmente leggibile e indelebile sui prodotti preconfezionati. Anche nelle piattaforme di distribuzione online l’indicazione va segnalata in una sezione ben visibile della pagina Internet o della piattaforma di distribuzione online nonché riportata in maniera facilmente leggibile e indelebile sui prodotti preconfezionati. In analogia alle prescrizioni dell’ODerr, l’indicazione deve essere redatta almeno in una lingua ufficiale della Confederazione.
Con la limitazione dello smercio ai punti di vendita riconosciuti dall’UFAG si garantisce che questa carne sia a disposizione dei membri della comunità musulmana. La carne halal (come peraltro quella kasher, cfr. in alto) deve pertanto essere venduta possibilmente direttamente dal punto di vendita riconosciuto ai consumatori finali.
Per evitare che la carne halal giunga nel mercato convenzionale della carne attraverso il commercio intermedio eludendo i requisiti dell’articolo 18, i punti di vendita riconosciuti devono provvedere autonomamente affinché non sia rivenduta attraverso il commercio intermedio. Un punto di vendita può mettere in pratica questo principio registrando ad esempio la carne venduta in grandi quantità, in particolare nella distribuzione online.
Articolo 19 capoverso 1
Conformemente all’articolo 11 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), il periodo di contingentamento è sempre l’anno civile. Pertanto il concetto finora indicato tra parentesi «anno civile» all’articolo 19 capoverso 1 OBM è stralciato.
Articolo 23
Per equiparare l’amministrazione dei contingenti doganali per la carne alle altre norme d’importazione (cfr. art. 3 cpv. 1 OIAgr), anche nell’OBM si stabilisce che tutte le domande di quote del contingente devono poter essere presentate solo elettronicamente.
I richiedenti di quote del contingente possono presentare le domande mediante l’applicazione ekontingente.admin.ch. Il termine per la presentazione delle domande è il giorno feriale successivo al 15 agosto precedente l’inizio del periodo di contingentamento. Come finora, per gli animali della specie bovina la prestazione all’interno del Paese individuale fornita in base al numero di animali acquistati all’asta può essere scaricata dalla banca dati sul mercato nazionale di diritto privato markt-db.ch e caricata su ekontingente.admin.ch. La prestazione all’interno del Paese relativa agli animali della specie ovina può essere registrata manualmente, come finora, e in seguito caricata su ekontingente.admin.ch.
Articolo 25a capoversi 1 e 2 lettera b
Il Regolamento (CE) n. 810/2008 concernente i certificati per le carni bovine di alta qualità (High Quality Beef) non è più in vigore. Pertanto il rimando al modulo dell’allegato I di tale regolamento UE non è più valido e andrebbe adeguato. Come finora, l’UFAG mette a disposizione sulla sua pagina Internet un modulo con il quale all’atto dell’importazione si può attestare che la carne bovina adempie le disposizioni conformemente agli Obblighi assunti dalla Svizzera in materia d’importazione di carne bovina