Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

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8 Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM), RS 916.341

8.1 Situazione iniziale

Le disposizioni d’esecuzione per l’importazione di carne di animali macellati ritualmente all’interno dei contingenti doganali parziali specifici sono disciplinate agli articoli 18 (carne kasher) e 18a (carne halal) dell’ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello (OBM; RS 916.341). Queste norme d’importazione, esistenti dal 2006, hanno dimostrato di essere per lo più efficaci. Tuttavia, a livello del disciplinamento dell’importazione della carne halal, nel corso degli anni sono emerse distorsioni della concorrenza rispetto al regime d’importazione della carne convenzionale che erano state affrontate nell’iniziativa parlamentare (Iv.Pa.) Buttet Yannick 15.499 «Importazione di carne halal proveniente da macellazione senza stordimento». Con le specifiche d’importazione introdotte il 1° aprile 2019

dall’UFAG per la vendita all’asta di quote di contingente per carne kasher e halal è stato possibile rimuovere la maggior parte di tali distorsioni della concorrenza. L’Iv.Pa. 15.499 è stata tolta di ruolo dal Consiglio nazionale il 19 giugno 2020.

Visto l’aumento degli acquisti via Internet, l’obbligo di vendita della carne esclusivamente mediante negozi o stand di vendita riconosciuti dall’UFAG non è più al passo con i tempi. Pertanto anche per la carne kasher e halal importata nell’ambito del contingente doganale deve essere consentita la vendita mediante piattaforme di distribuzione online.

Con l’attuale articolo 16b OBM, l’UFAG, su domanda scritta motivata, può trasferire al successivo periodo d’importazione i quantitativi non utilizzati di quote del contingente (min. 500 kg, max. 5 %) acquistate all’asta e pagate. Con l’introduzione, nel 2011, di tale disposizione, nel commento all’ordinanza era stato stabilito che questa possibilità dovesse rimanere un’eccezione in caso di difficoltà logistiche a livello di importazione dovute a cause di forza maggiore. Nell’esecuzione è emerso che il testo dell’articolo 16b causa dei fraintendimenti poiché la limitazione a problemi logistici a livello di importazione è presente solo nel commento, non nel testo di ordinanza. Tali insicurezze vengono quindi risolte con una chiara formulazione.

8.2 Sintesi delle principali modifiche

• Le domande per il trasferimento di quote di contingente al successivo periodo d’importazione pos-

sono essere approvate dall’UFAG solo in caso di comprovate difficoltà logistiche non colpose a livello di importazione dovute a cause di forza maggiore. Nell’esecuzione l’UFAG ha sempre seguito tale approccio sin dall’introduzione della disposizione nel 2011. La prassi usuale è ora sancita nell’ordinanza.

• Anche una piattaforma di distribuzione online può essere riconosciuta dall’UFAG come punto di

vendita per la carne kasher e halal. Al fine di incrementare la trasparenza, l’obbligo vigente di contrassegnare i prodotti nel negozio e nello stand di vendita è esteso a quelli preconfezionati e alle piattaforme di distribuzione online. In analogia alle prescrizioni di cui all’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr; RS 817.02), l’indicazione sulla carne kasher e halal deve essere redatta almeno in una lingua ufficiale della Confederazione.

• Le domande per l’ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali acquistati

all’asta possono essere presentate soltanto utilizzando l’applicazione messa a disposizione dall’UFAG ekontingente.admin.ch, in analogia alle domande per l’ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali macellati (art. 24b OBM), che sin dall’introduzione, possono essere presentate solo elettronicamente.