Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

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Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

9.4.2 Cantoni

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulle risorse finanziarie o umane dei Cantoni.

9.4.3 Economia

Gli effettivi massimi restano invariati. Non occorre quindi ridurre gli effettivi esistenti. Tramite la collaborazione extraziendale a livello di comunità aziendali e di comunità aziendali settoriali è possibile ridurre i costi di produzione.

9.4.4 Ambiente

Sulla base della sentenza del TAF del 9 dicembre 2020 relativa all’OEMas, non si può più impedire a una comunità aziendale o a una comunità aziendale settoriale costituita da tre aziende di costruire tre pollai nella stessa ubicazione con ciascuno 18 000 poste per galline ovaiole. In tale contesto occorre però anche tenere presente che edifici di questo tipo possono ormai essere costruiti soltanto in poche località della Svizzera visti i fattori limitanti della legge sulla protezione delle acque e della legge sulla pianificazione del territorio.

9.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le disposizioni dell'OEMas si applicano solo alle aziende situate all'interno del Paese. Le modifiche proposte sono quindi compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale, in particolare con l’accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l’UE (RS 0.916.026.81).

9.6 Entrata in vigore

La modifica dell’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

9.7 Basi legali

La base legale per la presente modifica è costituita dagli articoli 46 capoversi 1 e 3 nonché 177 capoverso 1 LAgr.