Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 229Fedlex · Rapporto esplicativo

10 Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL), RS 916.350.2

10.1 Situazione iniziale

Dal 1° giugno 2000 la Confederazione versa un supplemento per il latte trasformato in formaggio ai sensi dell’articolo 38 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr). Inoltre, tramite il supplemento per il foraggiamento senza insilati ai sensi dell’articolo 39 LAgr sostiene la produzione di specialità casearie a base di latte crudo. Secondo la LAgr, entrambi i supplementi spettano ai produttori di latte, ma da quando sono stati introdotti, per ragioni amministrative, vengono versati alle aziende di valorizzazione del latte. Queste ultime, in virtù dell'articolo 6 dell'ordinanza del 25 giugno 20081 sul sostegno del prezzo del latte (OSL), sono tenute a trasferire i supplementi entro un mese ai produttori da cui hanno acquistato il latte trasformato in formaggio.

Una decina di anni fa, per diversi mesi un valorizzatore non aveva rispettato l'obbligo di trasferire i supplementi ai produttori entro un mese. Alcuni di essi avevano quindi portato il caso fino al Tribunale federale, il quale, con sentenza del 4 dicembre 20182, aveva stabilito che gli attori (produttori lattieri) avevano il diritto di esigere dall'UFAG l’adempimento dell’obbligo del pagamento del supplemento per il latte trasformato in formaggio e di quello per il foraggiamento senza insilati per il periodo in questione, sebbene tali supplementi fossero già stati versati al valorizzatore. In ossequio alla sentenza del Tribunale federale, l'UFAG aveva dovuto versare retroattivamente ai produttori supplementi per un importo di 850 000 franchi. A questo proposito, già nel suo rapporto del settembre 2010, il Controllo federale delle finanze aveva indicato che per l'UFAG vi era il rischio che la Confederazione non risultasse legalmente sgravata, qualora i supplementi non fossero pervenuti ai produttori come previsto dalla legge. La succitata sentenza del Tribunale federale e le esperienze acquisite in relazione ad essa avevano palesato la necessità di versare direttamente ai produttori i supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il foraggiamento senza insilati, come anche stabilito per legge dall’articolo 38 capoverso 1 LAgr. Pertanto, già nella consultazione sul pacchetto di ordinanze 2020, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) aveva proposto di pagarli direttamente ai produttori. Questa proposta era stata appoggiata dalla maggioranza dei Cantoni. Gran parte delle organizzazioni agricole e il settore lattiero avevano invece respinto la proposta del versamento diretto, in quanto temevano un ribasso del prezzo del latte di latteria. Avevano inoltre indicato che il dispendio amministrativo sarebbe aumentato, con conseguenti maggiori costi per il settore e la Confederazione e che il rischio per la Confederazione correlato all’adempimento dell’obbligo in relazione al pagamento dei due supplementi tramite i valorizzatori sarebbe stato eliminato nel quadro dell’evoluzione della politica agricola a partire dal 2022 (PA22+), poiché il versamento dei supplementi ai valorizzatori sarebbe stato vincolato a un effetto liberatorio per la Confederazione. Con la prevista modifica nella PA22+ il Consiglio federale può scegliere se continuare a versare i supplementi ai valorizzatori del latte oppure direttamente ai produttori. Onde migliorare la trasparenza nella formazione del prezzo del latte e ridurre il rischio correlato all’adempimento dell’obbligo del pagamento dei supplementi, il Consiglio federale ha incaricato il DEFR di presentare, entro la fine del 2023, un nuovo progetto di modifica dell’ordinanza sul sostegno del prezzo del latte per il versamento diretto dei supplementi ai produttori e quindi per una netta separazione tra supplementi e prezzo del latte.

Con il previsto versamento diretto, si ribadisce chiaramente l’esistenza di tre tipi di supplementi, ovvero quello per il latte commerciale, quello per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati. Non è previsto alcun accorpamento dei supplementi. Inoltre vengono mantenuti i criteri vigenti per il versamento dei supplementi, in particolare le esigenze per ricevere il supplemento per il foraggiamento senza insilati allo scopo di promuovere la produzione di formaggio a base di latte crudo. Il rilevamento dei flussi di latte rimarrà di competenza dei valorizzatori del latte.

1 RS 916.350.2

22C_403/2017