Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
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9 Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas), RS 916.344
9.1 Situazione iniziale
L’articolo 46 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1) conferisce al Consiglio federale la facoltà di fissare effettivi massimi per azienda per le singole specie di animali da reddito. Al capoverso 2 è stabilito che nel caso in cui un'azienda detiene diverse specie di animali da reddito, la somma delle singole quote percentuali rispetto agli effettivi massimi consentiti non può superare il 100 per cento. In virtù di ciò, il Consiglio federale ha fissato gli effettivi massimi per azienda per l'allevamento e l'ingrasso di suini, per la detenzione di galline ovaiole nonché per l'ingrasso di polli, tacchini e vitelli nell'ordinanza del 23 ottobre 2013 sugli effettivi massimi (OEMas; RS 916.344). L'articolo 2 OE-Mas, ad esempio, limita il numero di suini da ingrasso (di oltre 35 kg) di un'azienda a 1500 unità e il numero di galline ovaiole (di oltre 18 settimane) nonché di polli da ingrasso (dal 43° giorno di ingrasso) a 18 000 capi. In caso di superamento di tali effettivi massimi, l'UFAG riscuote delle tasse presso i gestori per ciascun animale detenuto in eccesso. L’ammontare delle tasse è fissato in modo che la detenzione di animali in eccesso non sia redditizia. L'OEMas è in vigore dal 1979 e attualmente mira a promuovere una produzione sostenibile a livello di aziende contadine.
Nella sentenza del 9 dicembre 20201, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha statuito in merito a una tassa imposta nel 2013 a una comunità aziendale (CA) composta da due aziende a causa del superamento dell'effettivo massimo. Nel 2007, l'azienda 1 della CA aveva costruito un pollaio per 18 000 galline ovaiole sulla sua particella. Nel 2012, sempre sulla stessa particella, ne aveva costruito un secondo per 25 000 pulcini da allevamento (non rilevanti per l'effettivo massimo) o 18 000 galline ovaiole (rilevanti per l'effettivo massimo). Entrambi i pollai erano quindi di proprietà del gestore dell'azienda 1. Il 2 maggio 2013 (giorno di riferimento), la CA vi deteneva 36 000 galline ovaiole (di oltre 18 settimane). Secondo l’interpretazione dell'UFAG, a prescindere dalla forma di azienda o di comunità aziendale, l'effettivo massimo consentito di 18 000 galline ovaiole valeva sempre singolarmente per ogni azienda associata. L’UFAG asseriva inoltre che per stabilire se l'effettivo massimo consentito era rispettato, occorreva basarsi sui rapporti di proprietà dei pollai. Di conseguenza aveva attribuito le 36 000 galline ovaiole al pollaio dell'azienda 1 in quanto proprietaria dell’edificio in questione. Il 22 aprile 2014 aveva pertanto emesso una decisione che imponeva alla CA una tassa per il superamento, nel 2013, dell'effettivo massimo consentito di 18 000 galline ovaiole (di oltre 18 settimane).
Il TAF ha valutato la fattispecie basandosi in particolare sulla versione dell'OEMas in vigore fino alla fine del 2013 (di seguito vOEMas del 26 novembre 2003, stato 1° marzo 2013), il cui articolo 5 (che corrisponde all'attuale art. 4 OEMas) prevedeva che nel caso di comunità aziendali e comunità aziendali settoriali gli effettivi massimi (di cui agli art. 2 e 3 vOEMas) si applicavano singolarmente per ogni azienda associata, scostandosi dall’interpretazione dell'UFAG secondo cui occorreva basarsi sui rapporti di proprietà dei pollai per determinare se l'effettivo massimo era rispettato singolarmente per ogni azienda associata, in quanto dall'articolo 2 capoverso 1 lettera f, in combinato disposto con l'articolo 5 vOEMas, si poteva desumere che nel caso di una CA non era necessario rispettare l'effettivo massimo singolarmente per ogni azienda e che quindi una CA composta da due aziende era autorizzata a detenere 36 000 galline ovaiole. Questo in particolare perché l'articolo 5 vOEMas, in deroga all'articolo 10 capoverso 4 dell'ordinanza sulla terminologia agricola (vOTerm; RS 910.91, stato 1° luglio 2012), mirava a regolamentare in modo più benevolo l'effettivo massimo di una CA e perché i pollai erano stati apportati alla CA affinché venissero utilizzati in comune.
Il TAF ha altresì stabilito che la CA utilizzava due pollai di proprietà dell'azienda 1 e che per ogni pollaio era rispettato l'effettivo massimo consentito di galline ovaiole. Pertanto non sussisteva alcun pericolo di allevamento intensivo. Inoltre, l’auspicata struttura di azienda contadina non veniva toccata poiché una CA composta da due aziende, come quella nel caso specifico in oggetto, poteva detenere un totale di 36 000 galline ovaiole (18 000 ciascuna). Ha quindi ritenuto che la situazione non fosse problematica, non da ultimo perché la CA utilizzava due pollai da 18 000 galline ovaiole ciascuno che avrebbero potuto essere gestiti anche separatamente in modo da rispettare gli effettivi massimi, purché in caso di scioglimento della CA non fossero stati trasferiti entrambi a un'unica azienda. In sintesi,
1P-2863/2014