Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

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Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

il TAF ha stabilito che non ogni azienda associata è tenuta a rispettare l'effettivo massimo consentito, ma che si applicano gli effettivi massimi conformemente al totale di aziende associate.

La sentenza del TAF influisce quindi anche sull'attuale applicazione dell'articolo 4 OEMas per quanto concerne le comunità aziendali e le comunità aziendali settoriali.

9.2 Sintesi delle principali modifiche

Vista la sentenza del TAF del 9 dicembre 2020, nell'articolo 5 OEMas occorre precisare come viene calcolato l'effettivo massimo consentito per le comunità aziendali e le comunità aziendali settoriali.

Inoltre, è necessario concretizzare le disposizioni dell'articolo 21 OEMas relative alla costruzione e alla trasformazione di edifici per la detenzione di animali da reddito.

Nel quadro del pacchetto di ordinanze concernente l’iniziativa parlamentare 19.475 «Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi», il 13 aprile 2022 il Consiglio federale ha approvato diverse modifiche in relazione al bilancio delle sostanze nutritive all'allegato 1 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13). Pertanto il rimando nell'articolo 5 OEMas all'allegato 1 OPD deve essere aggiornato.

9.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 4

Nell'articolo 4 OEMas si precisa che per le comunità aziendali e le comunità aziendali settoriali l'effettivo massimo consentito è determinato in base al numero di aziende associate. Una comunità aziendale composta da due aziende, ad esempio, può detenere il doppio degli effettivi di cui agli articoli 2 e 3 OEMas. A tal fine i rapporti di proprietà e le ubicazioni delle stalle sono irrilevanti. Tuttavia è importante che, conformemente all'articolo 21 OEMas, per le comunità aziendali e le comunità aziendali settoriali venga autorizzata soltanto la costruzione o la trasformazione di edifici in cui sono detenuti al massimo gli effettivi stabiliti in virtù degli articoli 2 e 3 OEMas. È possibile costruire un edificio per un effettivo più elevato soltanto se l'UFAG ha precedentemente autorizzato un effettivo più elevato conformemente all’articolo 5, 10 o 12.

Articolo 5 capoverso 2

Nel quadro del pacchetto di ordinanze concernente l’iniziativa parlamentare 19.475 «Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi», in relazione al bilancio delle sostanze nutritive il Consiglio federale ha abolito con effetto al 2024 il margine di errore di +10 per cento vigente per l'azoto e il fosforo. A partire dal 2024, dunque, il bilancio delle sostanze nutritive deve essere chiuso al 100 per cento al massimo. Nell'allegato 1 OPD viene quindi abolito il numero 2.1.4 e adeguato il numero 2.1.5. Per questo motivo, all'articolo 5 capoverso 2 OEMas figura ora soltanto il rimando al numero 2.1.5.

Articolo 21

L'articolo 21 OEMas prescrive che può essere autorizzata la costruzione o la trasformazione di edifici soltanto se gli effettivi in essi detenuti non superano quelli stabiliti in virtù degli articoli 2 e 3 OEMas, indipendentemente dal fatto che un edificio sia realizzato da un'unica azienda, da una comunità aziendale o da una comunità aziendale settoriale. Nel testo dell'articolo 21 OEMas è necessario precisare che sono consentiti edifici per un effettivo più elevato soltanto se l'UFAG ha autorizzato un effettivo più elevato prima della domanda di costruzione conformemente all’articolo 5, 10 o 12 OEMas. Nella sua autorizzazione, la competente autorità preposta al rilascio di autorizzazioni edilizie deve pertanto rispettare l’effettivo autorizzato dall’UFAG.

9.4 Ripercussioni

9.4.1 Confederazione

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulle risorse finanziarie o umane della Confederazione.