Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

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2 Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC), RS 916.201

2.1 Situazione iniziale

Dal 1° gennaio 2020 in Svizzera vige un nuovo diritto sulla salute dei vegetali. Le nuove disposizioni sono state varate dal Consiglio federale il 31 ottobre 2018 nel quadro della nuova ordinanza sulla salute dei vegetali OSalV (RS 916.20). Questa è stata integrata dai dipartimenti DEFR e DATEC con un’ordinanza interdipartimentale, approvata il 14 novembre 2019 dai rispettivi direttori. L’ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC; RS 916.201) contiene disposizioni tecniche dettagliate nonché elenchi di organismi e merci.

2.2 Sintesi delle principali modifiche

Il divieto concernente l'importazione, la produzione e la messa in commercio di Cotoneaster Ehrh.

nonché Photinia davidiana Cardot e Photinia nussia Cardot non è più proporzionato e viene abrogato.

Ai servizi cantonali competenti è attribuita la competenza di definire, d'intesa con l'UFAG, delle aree nelle quali la frequenza d’insorgenza (prevalenza) dell’agente patogeno della malattia del legno nero sulla vite va mantenuta per quanto possibile esigua con misure efficaci di sorveglianza e di lotta. Ciò facilita la sorveglianza e la lotta contro il patogeno della flavescenza dorata della vite (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) da parte dei servizi cantonali competenti in quanto il patogeno provoca gli stessi sintomi della malattia del legno nero.

2.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 6

Il divieto di importare, produrre e mettere in commercio determinate piante ospiti del fuoco batterico (Erwinia amylovora) non è tecnicamente più giustificabile e proporzionato e viene quindi abolito per le ragioni seguenti.

• Dal 2002, a causa del fuoco batterico, in tutta la Svizzera sono vietate l'importazione, la produzione e la messa in commercio di piante ospiti delle specie dei generi Cotoneaster Ehrh. nonché Photinia davidiana Cardot e Photinia nussia Cardot. Vent'anni fa questo divieto era stato emanato in particolare con lo scopo di impedire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione del fuoco batterico in Svizzera. Nonostante l'adozione di contromisure, nel corso degli anni il fuoco batterico si è comunque insediato e diffuso sul territorio elvetico e di conseguenza, secondo il nuovo diritto sulla protezione dei vegetali (entrato in vigore il 1° gennaio 2020), in Svizzera è stato regolamentato come organismo da quarantena rilevante per le zone protette solo nel Canton Vallese. Dal 2020, vista la sua diffusione, nel resto del Paese il batterio è considerato un organismo regolamentato non da quarantena, per il quale vige un obbligo di sorveglianza, di notifica e di lotta solo nelle «zone a bassa prevalenza» delimitate da alcuni Cantoni. Il 15 aprile 2022 il DEFR e il DATEC hanno abolito l'ultima zona protetta per il fuoco batterico nel Canton Vallese, poiché anche lì l'eradicazione del batterio non è più ritenuta probabile. Da allora, in Svizzera E. amylovora non è più regolamentato come organismo da quarantena.

• Un divieto è una misura relativamente incisiva che dovrebbe limitarsi a impedire in modo efficace l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena.

• Come Parte contraente della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV; RS 0.916.20), la Svizzera può stabilire e adottare soltanto misure fitosanitarie tecnicamente giustificate e che non limitano inutilmente il commercio internazionale. Secondo questa Convenzione, le misure fitosanitarie devono essere limitate allo stretto necessario per proteggere i vegetali. Un divieto d'importazione di vegetali teso a impedire l'introduzione e la diffusione di un organismo regolamentato non da quarantena già insediato e ampiamente diffuso all'interno del Paese non è più sostenibile dal profilo tecnico e secondo la CIPV si tratta di una limitazione ingiustificata del commercio che va abolita.