Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

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Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali

• La limitazione geografica del divieto di produrre e mettere in commercio piante ospiti all'interno del Paese alla «zona a bassa prevalenza» delimitata da alcuni Cantoni è considerata impossibile da controllare e da attuare (e quindi è sproporzionata).

Vista la proposta di abolire il divieto d'importazione, è necessario definire nuovi requisiti per l'importazione di Cotoneaster Ehrh. da Paesi terzi. Gli allegati 5 e 7 sono adeguati di conseguenza. Le nuove disposizioni corrispondono al diritto vigente in materia di salute dei vegetali nell'UE (regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019, modifica dell'11 aprile 20221).

Articolo 6a

La flavescenza dorata della vite (sinonimo: Flavescence dorée; nome scientifico: Grapevine flavescence dorée phytoplasma) è provocata da un agente patogeno particolarmente pericoloso, che è regolamentato come organismo da quarantena e sottostà quindi all'obbligo di notifica e di lotta. La malattia è già presente in alcune regioni della Svizzera (in particolare nei Cantoni Ticino, Vaud e Vallese) ed è oggetto di misure di lotta ufficiali. Sulla vite questo fitoplasma provoca sintomi che a occhio nudo non sono distinguibili da quelli causati dall’agente patogeno della malattia del legno nero (sinonimo: Bois noir; nome scientifico: Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.). Una distinzione è possibile soltanto sulla base del risultato dell’analisi di laboratorio alla quale vengono sottoposti i campioni vegetali sospetti. Contrariamente alla flavescenza dorata della vite, l’agente patogeno della malattia del legno nero non è considerato un organismo da quarantena, bensì un organismo regolamentato non da quarantena e quindi non sottostà all'obbligo di lotta. A causa della mancanza di un tale obbligo, per i servizi cantonali competenti è difficile sorvegliare e lottare contro la flavescenza dorata della vite.

Se vi è il rischio che un organismo regolamentato non da quarantena arrechi danni considerevoli all'agricoltura o all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, la Confederazione può autorizzare i Cantoni a prendere o ordinare misure adeguate. In analogia a quanto intrapreso in relazione al fuoco batterico (Erwinia amylovora, cfr. art. 6 e direttiva n. 3 dell'UFAG), a settembre 2021 diversi Cantoni hanno chiesto all'UFAG di elaborare una proposta per una base legale che consenta loro di prendere o ordinare misure ufficiali adeguate in determinate aree anche contro la malattia del legno nero, onde sorvegliare e contrastare meglio la flavescenza dorata della vite.

In analogia alle disposizioni concernenti il fuoco batterico, ai servizi cantonali competenti viene attribuita la competenza di definire, d'intesa con l'UFAG e sulla base di una decisione generale, delle aree in cui la prevalenza dell’agente patogeno della malattia del legno nero viene mantenuta per quanto possibile esigua con misure efficaci di sorveglianza e di lotta (cpv.1). Se possibile, queste zone a bassa prevalenza vanno delimitate a livello regionale (ovvero interi Comuni, regioni o tutto il territorio cantonale). Dopo aver sentito i Cantoni, l'UFAG emanerà una direttiva nella quale preciserà quali criteri devono rispettare e quali procedure devono seguire per delimitare queste aree.

Per i proprietari di piante di vite in queste aree viene introdotto un obbligo generale di lotta contro la malattia del legno nero (cpv. 2). Una sospetta infestazione da malattia del legno nero deve essere notificata senza indugio al servizio cantonale competente (cfr. art. 8 OSalV). Se a quest’ultimo è notificato un sospetto di questo tipo, esso è tenuto a prelevare dalla pianta un campione per effettuare un'analisi di laboratorio al fine di verificare se i sintomi sono causati dall'organismo da quarantena flavescenza dorata della vite (cfr. art. 10 OSalV). I campioni sono sottoposti ad analisi di routine tese a individuare anche la malattia del legno nero. Se un’analisi di laboratorio ne conferma la presenza in un’area delimitata, i proprietari di piante in tale area hanno l'obbligo di rimuoverle e distruggerle senza indugio e adeguatamente. L'obiettivo primario di queste misure di lotta all'interno dell'area non è eradicare la malattia del legno nero (poiché l'organismo nocivo non è regolamentato come organismo da quarantena), bensì facilitare l'eradicazione della flavescenza dorata della vite.

1 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, versione della GU. L 319 del 10.12.19, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/959 della Commissione del 16.06.2022, GU. L 458 del 22.12.2021.