Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
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Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali
Il servizio cantonale competente è tenuto a controllare che la pianta infestata sia rimossa e distrutta senza indugio e adeguatamente dal relativo proprietario (cpv. 3). L'UFAG preciserà le modalità del controllo in una direttiva. Se necessario, nel caso specifico il servizio cantonale competente può emettere una decisione nella quale ordina al proprietario della pianta infestata di attuare questa misura.
Il Servizio fitosanitario federale (SFF) è competente per l'esecuzione del diritto in materia di protezione dei vegetali se si tratta di una particella registrata nel quadro del sistema del passaporto fitosanitario presso il SFF. In questi casi, pertanto, il controllo dell'attuazione delle misure di lotta alla malattia del legno nero è di competenza del SFF e non del Cantone (cpv. 4).
Non è prevista una partecipazione finanziaria da parte della Confederazione ai costi dei Cantoni (incl. eventuali indennità a proprietari danneggiati).
2.4 Ripercussioni
2.4.1 Confederazione
Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulle risorse finanziarie o umane della Confederazione.
2.4.2 Cantoni
Le modifiche proposte non hanno ripercussioni significative sulle risorse finanziarie o umane dei Cantoni. Siccome in viticoltura i servizi cantonali competenti adottano già misure di sorveglianza e di lotta contro la flavescenza dorata della vite, per i Cantoni la delimitazione di «zone a bassa prevalenza» in relazione alla malattia del legno nero proposta nel nuovo articolo 6a non comporta un maggior dispendio significativo in termini di risorse umane e finanziarie. Le nuove misure ufficiali contro la malattia del legno nero facilitano la lotta contro la flavescenza dorata della vite e quindi consentono di risparmiare anche delle risorse. Inoltre, la delimitazione di aree a bassa prevalenza da parte dei Cantoni avviene su base volontaria.
2.4.3 Economia
Siccome il fuoco batterico è già molto diffuso in Svizzera e i Cantoni possono continuare a ordinare misure di lotta contro questo agente patogeno a livello regionale (le parti di piante infestate dal fuoco batterico devono essere rimosse nelle «aree a bassa prevalenza»), si presuppone che l'abolizione dei divieti di cui all'articolo 6 non comporterà maggiori danni nella coltivazione di frutta a granelli a causa dell'infestazione da fuoco batterico. Pertanto, la proposta di modifica dell'articolo 6 non avrà presumibilmente ripercussioni significative sull'economia.
Nel complesso il nuovo articolo 6a qui proposto ha un impatto positivo sulla produzione viticola in Svizzera, in quanto grazie alle misure di lotta supplementari è possibile ridurre i danni causati alla vite dalla flavescenza dorata della vite e dalla malattia del legno nero.
2.4.4 Ambiente
Le modifiche proposte non hanno ripercussioni significative sull’ambiente.
2.5 Rapporto con il diritto internazionale
La modifica prevista dell’OSalV-DEFR-DATEC tiene conto delle norme dell'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie (Sanitary and Phytosanitary Agreement). Le disposizioni sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale e corrispondono a quelle della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali2 (CIPV).Questa modifica è anche importante per l’aggiornamento dell’allegato 4 dell’accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità