Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 68Fedlex · Rapporto esplicativo
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Art. 6 Domande
1Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate dall’ente promotore.
2Le domande devono contenere:
a. una descrizione del progetto, in particolare del suo obiettivo, nonché informazioni sull’ente promotore;
b. un preventivo e un piano di finanziamento nonché la prova dei fondi propri; per i progetti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere a e b la domanda deve contenere anche un piano aziendale;
c. indicazioni sul modo in cui, con il progetto, si ottiene un miglioramento della qualità e della sostenibilità;
d. la prova che le esigenze di cui all’articolo 3, 4 o 5 sono adempiute.
3L’UFAG può esigere che la domanda contenga altri documenti.
4Le domande vanno presentate entro i termini seguenti:
a. per le domande di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere a e b: almeno tre mesi prima del previsto inizio del progetto;
b. per le domande ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere c e d: prima del previsto inizio del progetto secondo i termini di inoltro pubblicati sul sito Internet dell’UFAG.
Art. 7 Esame della domanda e decisione sull’aiuto finanziario
1L’UFAG decide in merito alla concessione degli aiuti finanziari.
2Stabilisce le modalità di pagamento caso per caso. Può fissare condizioni e oneri nonché limitare l’importo fino a concorrenza del quale i costi sono computabili ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2.
3L’importo definitivo dell’aiuto finanziario è stabilito sulla base dell’esame del conteggio definitivo.
Art. 8 Importo degli aiuti finanziari e durata della concessione
1L’aiuto finanziario ammonta al 50 per cento al massimo dei costi computabili. Non può superare un eventuale disavanzo.
2Per i seguenti progetti, l’importo massimo dell’aiuto finanziario per l’intera durata ammonta a:
a. per la realizzazione di nuove idee di progetto di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera c: 80 000 franchi;
b. per gli accertamenti preliminari di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera d: 20 000 franchi.
3La durata massima della concessione dell’aiuto finanziario ammonta a:
a. per lo sviluppo e il consolidamento di standard di produzione nonché per l’introduzione di nuovi modelli d’affari: quattro anni;