Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

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6 Ordinanza sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon), RS 916.171

6.1 Situazione iniziale

L'omologazione dei concimi è un compito legale che spetta all'Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG). Con l'entrata in vigore, nell’Unione europea (UE), del nuovo regolamento (UE) 2019/10091 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, è necessario procedere a una revisione totale delle ordinanze sui concimi per evitare ostacoli tecnici al commercio tra la Svizzera e l’UE.

Attualmente, l’ordinanza del 10 gennaio 20012 sulla messa in commercio di concimi (ordinanza sui concimi [OCon]) e l’ordinanza del DEFR del 16 novembre 20073 sulla messa in commercio di concimi (ordinanza DEFR sul libro dei concimi [OLCon]) disciplinano l'omologazione dei concimi. In questo contesto occorre distinguere tre tipi di procedure in funzione del crescente fattore di rischio che un concime presenta per l’ambiente, l’uomo e gli animali:

• Non soggiacciono all'obbligo di notifica i concimi e gli ammendanti minerali che corrispondono a uno dei tipi di concime menzionati nell'allegato 1 OLCon. Questi concimi possono essere messi in commercio liberamente e non vengono valutati dall'UFAG;

• soggiacciono all’obbligo di notifica i concimi che contengono sostanza organica e che corrispondono a uno dei tipi di concime menzionati nell'allegato 1 OLCon. Essi devono essere notificati all'UFAG. Previa valutazione l'UFAG conferma la notifica;

• sono soggetti ad autorizzazione i concimi che non corrispondono a un tipo di concime menzionato nell'allegato 1 OLCon. Questi concimi contengono microrganismi o sono costituiti da sottoprodotti di origine animale. Prima di essere messi in commercio devono essere valutati e autorizzati dall'UFAG.

La legislazione sui concimi non è direttamente contemplata dall'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli4. Fino all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1009, il 16 luglio 2022, la normativa dell’UE sui concimi era armonizzata soltanto parzialmente tramite il regolamento (CE) n. 2003/20035, il quale includeva unicamente i concimi e gli ammendanti minerali. Riprendendo la maggior parte dei tipi di concimi menzionati nel regolamento (CE)

n. 2003/2003, la Svizzera finora ha facilitato la messa in commercio dei concimi e degli ammendanti minerali. Il regolamento (UE) 2019/1009, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 2003/2003, comprende una gamma molto più ampia di prodotti, come ad esempio i concimi organici, i concimi organo-minerali, i biostimolanti delle piante e i substrati di coltivazione, e fa riferimento unicamente ai prodotti messi in commercio nell’UE con la marcatura «CE», mediante la quale il fabbricante indica che il prodotto fertilizzante è conforme alle prescrizioni della legislazione dell’UE sui fertilizzanti e che permette la libera circolazione del concime nell’Unione europea. In altre parole, per mettere in commercio dei concimi nell’UE è opportuno sia adempiere la normativa europea e apporre la marcatura «CE» sia conformarsi alla normativa nazionale dello Stato membro nel quale sono distribuiti i concimi.

Onde evitare ostacoli tecnici al commercio e divergenze nelle denominazioni utilizzate nonché contenere il più possibile il dispendio amministrativo in relazione all'omologazione dei concimi, per la Svizzera è fondamentale recepire questo nuovo regolamento dell’UE e adeguare di conseguenza la sua legislazione in materia di concimi. Questo anche perché, dopo la loro ultima revisione totale nel 2001, le

1Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE)

n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, GU L 170 del 25.6.2019.

2 RS 916.171

3 RS 916.171.1

4 RS 0.916.026.81

5 Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi, GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1