Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

Qualità

I concimi sottostanno ai requisiti di qualità stabiliti nell'allegato 2.6 dell'ordinanza del 18 maggio 20059 concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ORRPChim). Gli attuali valori limite sono stati completati sulla base del regolamento (UE) 2019/1009. In questo modo gli attuali requisiti di qualità vigenti in svizzera, come ad esempio il valore limite per il cadmio nei concimi minerali, sono mantenuti e completati con valori limite supplementari. Un riesame dei nuovi valori limite dell’UE sarà effettuato sotto la direzione dell’UFAM nel corso dei prossimi tre anni.

Oltre ai valori limite per gli inquinanti (metalli pesanti, inquinanti organici, corpi estranei come la plastica), l'UE ha fissato dei valori limite di patogeni per le varie PFC che sono stati ripresi nell'allegato 1 OCon.

Etichettatura

Laddove possibile, le prescrizioni di etichettatura generali e specifiche dei prodotti per le PFC da 1 a 7 del regolamento (UE) 2019/1009 sono state riprese nell'OCon per evitare ostacoli tecnici al commercio. Nel limite del possibile, per le PFC da 100 a 103 specifiche per la Svizzera sono state riprese le prescrizioni generali di etichettatura del regolamento (UE) 2019/1009. I requisiti specifici dei prodotti sono stati ripresi dall’OCon e dall’OLCon vigenti e sono stati in parte adeguati.

Campionatura, analisi e tolleranze

La nuova OCon definisce i metodi da applicare per la campionatura e l'analisi dei concimi. Si applicano i metodi ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009. Il Comitato europeo di normazione (CEN) è responsabile per lo sviluppo (ulteriore) dei metodi di campionatura e di analisi dei prodotti fertilizzanti dell'UE. Si applicano parimenti i metodi di riferimento di Agroscope, in particolare ai concimi aziendali e a quelli ottenuti dal riciclaggio per i quali a livello europeo non sono previste norme omogenee.

La nuova OCon stabilisce altresì tolleranze per ridurre le incertezze in merito alla fabbricazione, alla catena di distribuzione nonché alla campionatura e all'analisi.

Esecuzione e controllo

Le disposizioni concernenti l'esecuzione, le competenze delle autorità e i controlli corrispondono in gran parte agli articoli del capitolo 7 dell'ordinanza vigente. Sono adeguate e completate in base al nuovo quadro legale. Le modifiche principali riguardano segnatamente l'ordine delle disposizioni alla luce della sistematica legislativa e i controlli alla frontiera. L'attuale regolamentazione relativa al controllo delle esportazioni (cfr. art. 31 dell'ordinanza vigente) non corrisponde più alla prassi in vigore nel settore dei prodotti chimici (cfr. segnatamente l’art. 83 OPChim e l’art. 56 OBioc10) e viene quindi modificata.

Registro dei prodotti chimici (RPC)

Dal 2019 le aziende hanno la possibilità di utilizzare come base di dati il registro dei prodotti chimici (RPC) per notificare i loro concimi o presentare una domanda di autorizzazione. La presente revisione crea le basi legali del RPC nel settore dei concimi, adeguando le disposizioni al nuovo quadro legale per consentire all'UFAG di svolgere il suo compito di omologazione e alle aziende o persone interessate di registrare i propri concimi o presentare delle domande di autorizzazione in formato elettronico. Il RPC funge anche da fonte d'informazioni per i Cantoni e li sostiene nello svolgimento dei loro compiti di controllo. Grazie al RPC, i distributori e gli utilizzatori possono stabilire se un concime è omologato.

9 RS 814.81

10 Ordinanza del 18 maggio 2005 sui biocidi (OBioc; RS 813.12)