Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi
Procedure di omologazione
I concimi sono omologati secondo due procedure e non più tre come prima, ovvero: concimi soggetti a registrazione e concimi soggetti ad autorizzazione (cfr. fig. 1).
Fig. 1: Schema delle procedure relative ai concimi in virtù dell’ordinanza sui concimi (OCon) e dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim). Tutti i prodotti devono essere registrati nel registro dei prodotti chimici (RPC).
Un concime è soggetto a registrazione se corrisponde a una categoria funzionale del prodotto (PFC) ed è costituito da materie prime appartenenti a categorie di materiali costituenti (CMC) soggette a registrazione (cfr. tab. 1). Se utilizzati conformemente alle istruzioni per l'uso e nel rispetto delle buone pratiche agricole, questi concimi non presentano un rischio inaccettabile per l'ambiente, l’uomo e gli animali e quindi non richiedono una valutazione da parte dell'UFAG. Tuttavia devono essere registrati nel registro dei prodotti chimici (RPC) ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge del 15 dicembre 20007 sui prodotti chimici (LPChim). La procedura di registrazione è digitalizzata come per tutte le sostanze e i preparati chimici. La società o la persona che registra il concime è responsabile della qualità e della completezza dei dati. Se attualmente per alcuni concimi non vige l'obbligo di registrazione nel RPC, in futuro tutti i concimi dovranno essere presenti nel sistema. Questo permetterà alle autorità di avere una panoramica dei concimi messi in commercio in Svizzera. Inoltre, viste le iniziative parlamentari che mirano a ridurre l'uso di prodotti fitosanitari e a migliorare l'efficienza delle sostanze nutritive come l'azoto e il fosforo, i dati registrati nel RPC consentiranno di verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio federale, tramite un'interfaccia con DigiFlux (sistema elettronico che registra i flussi di prodotti fitosanitari e sostanze nutritive).
Un concime è soggetto ad autorizzazione se:
1. corrisponde a una PFC a sua volta soggetta ad autorizzazione; o
2. è composto da una materia prima appartenente a una CMC soggetta ad autorizzazione; o
3. contiene una materia prima che non rientra in alcuna CMC (cfr. tab. 1).
Questi concimi potrebbero presentare un rischio per l'ambiente, l'uomo e gli animali e perciò sono valutati dall'UFAG. I dati vengono registrati nel RPC dalla società o dalla persona che presenta una domanda di autorizzazione. L'UFAG valuta la sicurezza della composizione del concime, la sua classificazione e la sua etichettatura secondo le prescrizioni dell'OCon. Al termine della procedura l'UFAG emette una decisione (autorizzazione per la messa in commercio o rifiuto).
La deroga all'obbligo di annuncio per i concimi soggetti a notifica e ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 54 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (ordinanza sui prodotti chimici, OPChim8) è revocata. Pertanto tutti i concimi soggetti all'obbligo di annuncio secondo l'OPChim devono essere registrati nel RPC. Onde ridurre il più possibile il dispendio